Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha impiegato numerose risorse, adottando specifici provvedimenti ed implementando sistemi di controllo dedicati, al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, alla quale si usa fare riferimento mediante l’acronimo IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Questa pratica ha infatti gravi conseguenze economiche ed ecologiche e rappresenta una minaccia per la sicurezza alimentare e per la salvaguardia degli stock ittici. A tale riguardo, il Regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare le pratiche di pesca IUU. Tale fenomeno comprende violazioni delle norme internazionali, come la pesca in aree protette, l’omessa dichiarazione delle catture o l’impiego di attrezzi da pesca non consentiti. Le relative modalità attuative sono definite dal Regolamento (CE) n. 1010/2009, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2025/1522, in vigore dal 30 luglio 2025, sebbene l’applicazione di alcune delle misure previste, ed in particolare dell’obbligo di utilizzare il sistema CATCH per le importazioni nell’UE di prodotti della pesca, è stata oggetto di calendarizzazione. Accanto a questi che disciplinano la materia, il legislatore dell’Unione ne ha adottati specifici sul controllo, ovvero i Regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011.
Cos’è il sistema CATCH: come funziona e a cosa serve
Il sistema CATCH (Catch and Trace for Control and Harmonisation) è lo strumento informatico, implementato dall’Unione e gestito dalla Commissione europea, che fa parte della più ampia piattaforma applicativa TRACES (Trade Control and Expert System), pensato per gestire in modalità digitale e centralizzata, e quindi semplificare, il processo di certificazione delle catture per i prodotti della pesca. Tramite CATCH vengono di fatto generate, convalidate e trasmesse le certificazioni richieste per l’importazione, l’esportazione o la riesportazione dei prodotti ittici. Il sistema fornisce agli operatori dei Paesi Terzi, e alle relative autorità competenti, una “interfaccia digitale” con le autorità degli Stati Membri dell’Unione e contribuisce a rendere le procedure di importazione più trasparenti, semplificando le incombenze burocratiche. Si pone altresì l’obiettivo di migliorare la tracciabilità dei prodotti importati, ovvero permettere la ricostruzione del loro percorso “dalla rete al piatto” per prevenire la pesca (IUU), combattere il fenomeno delle frodi, nonché aumentare l’efficacia dei controlli basati sul rischio. Per i Paesi Terzi esportatori invece, l’implementazione di tale sistema consente un adeguamento agli standard europei, poiché prevede la loro partecipazione attiva al processo di certificazione mediante un canale ufficiale riconosciuto, generando complessivamente un miglioramento della trasparenza nella filiera ittica globale.
I certificati di cattura
Ogni lotto di prodotti della pesca importato in Europa deve essere accompagnato da un certificato di cattura, il quale è previsto dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1005/2008, ovvero un documento ufficiale che attesta l’origine legale dei prodotti della pesca (pesce, crostacei, molluschi o altri prodotti ittici). Il certificato costituisce garanzia che ogni lotto di materia prima importato nell’UE provenga da imbarcazioni regolarmente autorizzate, sia stato registrato e correttamente dichiarato al Paese di bandiera e non derivi da attività di pesca illegale, ovvero che le catture siano state effettuate nel rispetto delle leggi internazionali e nazionali e delle misure di conservazione degli stock ittici. Il certificato viene convalidato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera dell’imbarcazione che ha effettuato la cattura ed è obbligatorio per tutte le importazioni di prodotti ittici, freschi, congelati, trasformati o in conserva, nell’Unione Europea. Ad esempio, qualora il pesce venga pescato da un peschereccio spagnolo, il certificato verrà rilasciato dalle autorità marittime della Spagna, se invece proviene da un Paese Terzo (ad esempio, Marocco, Norvegia, Senegal), il certificato verrà rilasciato dalle autorità del paese esportatore. Esistono, tuttavia, delle eccezioni in cui la certificazione non è prevista, ovvero nel caso di prodotti della pesca provenienti da aziende di acquacoltura (se adeguatamente scortati dalla documentazione attesa dalla normativa vigente), in caso di piccoli quantitativi di prodotti primari, e di specie non commerciali derivate da attività di pesca ricreativa. Il modello del certificato di cattura ordinario riporta informazioni quali l’identificazione del peschereccio (nome, bandiera, numero di licenza), l’area di cattura e tipo di attrezzi utilizzati, quantità e specie catturate, porto di sbarco e data, nonché il nome dell’esportatore e dell’importatore, oltre alla convalida ufficiale delle autorità competenti. Il Regolamento (CE) n. 1010/2009, considerando le limitazioni cui questi dovrebbero far fronte al fine di utilizzare correttamente il sistema di certificazione, prevede che i piccoli pescherecci battenti bandiera di Paesi Terzi, i quali possiedono determinate caratteristiche strutturali e relative all’impiego di attrezzi da traino (specificate nell’articolo 6 del suddetto regolamento), utilizzino un certificato di cattura semplificato. In caso di indisponibilità del sistema CATCH, gli operatori potranno avvalersi di appositi modelli, in formato cartaceo o elettronico, messi a disposizione sul sito della Commissione per lo scambio di informazioni, recanti la dicitura “elaborato in situazione di emergenza”. Una volta ripristinata l’operatività del sistema, questi saranno tenuti a inserire in CATCH le informazioni già registrate mediante tali modelli, allegandoli come documenti giustificativi.
Tempistiche di attuazione del sistema CATCH e delle ulteriori disposizioni del Regolamento (UE) n. 2025/1522
Le modifiche introdotte dal recente Regolamento (UE) n. 2025/1522 prevedono l’utilizzo del sistema digitale CATCH per la gestione delle procedure di certificazione dei prodotti importati nell’UE a partire dal 10 gennaio 2026. Sempre a decorrere dal 10 gennaio 2026, il regolamento introduce l’obbligo della dichiarazione di trasformazione, la quale deve accompagnare il certificato di cattura, per tutti i prodotti della pesca trasformati soggetti ad importazione, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni di trasformazione sono effettuate. Il monitoraggio elettronico a distanza, la tracciabilità elettronica e la registrazione delle catture per le flotte artigianali saranno invece applicative solo a partire dal 10 gennaio 2028, mentre per poche e ulteriori disposizioni, come quelle sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura preparati e conservati o delle alghe, l’attuazione sarà prevista a partire dal 10 gennaio 2029.
Come funziona il sistema CATCH in Italia
In Italia, le autorità competenti designate per l’emissione, la validazione e la verifica dei certificati di cattura sono la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, insieme alle Capitanerie di Porto e all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM). Gli importatori devono presentare il certificato alle Dogane prima dell’immissione in libero commercio. Il trattamento delle informazioni relative ai controlli avviene attraverso il sistema informatico CATCH, il quale dialogherà con il sistema CERTEX in uso all’ADM. Nel nostro Paese, la transizione verso la totale digitalizzazione dei certificati è in corso dal 2024 e contribuirà notevolmente a semplificare la comunicazione tra Stati Membri e a ridurre il rischio di frodi e falsificazioni. Occorrerà pertanto che le aziende importatrici aggiornino le procedure aziendali, la documentazione a loro in uso e le procedure di tracciabilità delle catture e che si conformino alle disposizioni del nuovo regolamento. Il mancato adeguamento potrebbe infatti comportare l’emissione di sanzioni, il blocco doganale della merce, finanche l’esclusione dal regime legale di pesca, con possibile revoca delle licenze di importazione.
Conclusioni
L’UE, come grande mercato mondiale di prodotti ittici, si pone l’obiettivo di garantire che il pescato immesso sul mercato europeo non provenga da pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (IUU). Per questo ha introdotto CATCH, un sistema digitale centralizzato per la gestione dei certificati di cattura, che ha l’obiettivo di sostituire il vecchio sistema cartaceo e di permettere l’archiviazione elettronica delle informazioni. La digitalizzazione e l’uniformità a livello comunitario renderanno le procedure più efficienti, riducendo il rischio di potenziali frodi o di incoerenze documentali e facilitando i controlli da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati Membri. Con l’adozione del Regolamento (UE) n. 2025/1522, il sistema già normato dai Regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009 sarà quindi ulteriormente perfezionato, grazie a prassi più definite e strumenti di controllo più aggiornati. Le nuove misure contribuiranno perciò a rendere l’azione dell’Unione Europea più solida ed efficace, tanto nella gestione della tracciabilità dei prodotti importati quanto nella tutela delle risorse marine.
Vincenzo De Rosa
Dirigente Veterinario
Azienda Sociosanitaria Ligure 5, La Spezia
Marta Di Maggio
Medico Veterinario libero professionista
Riferimenti normativi e link utili
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