Larticolo 3 del Reg. 510/06 CE elenca i motivi ostativi alla registrazione di una indicazione geografica, individuandoli nella genericità della denominazione, nel conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, nella esistenza di nomi omonimi in altri territori che possano generare confusione o di marchi legittimamente preregistrati per i quali non sia applicabile il cosiddetto regime di coesistenza previsto dallart. 14.
Le ipotesi certamente meno problematiche sono costituite dal conflitto della denominazione con varietà vegetali o razze animali, nonché lesistenza di denominazioni omonime.
La prima fattispecie mira ad evitare il pericolo di confusione sul mercato, ma anche linstaurazione di diritti di privativa su denominazioni che sono scientificamente o comunemente utilizzate per designare i viventi, la cui inappropriabilità è sancita dallinteresse generale o dalla iscrizione in altri appositi registri (Ense, ad esempio, per le varietà di sementi in Italia)1.
La questione delle denominazioni omonime è invece stata aggiunta solo di recente dal Reg. CE 692/03, e non ha quindi ancora evidenziato casistiche rilevanti.
La nuova disciplina contenuta nel Reg. 510/06 CE ha specificato che leffetto ostativo debba essere in questo caso attentamente vagliato, tenendo conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.
Larticolo 3, in particolare, chiarisce che una denominazione omonima, che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, non deve essere registrata, benché esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari da essa designati.
A ciò aggiunge che il suo eventuale impiego è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione registrata successivamente sia adeguatamente differenziata da quella registrata in precedenza (ad esempio mediante lapposizione di una chiara indicazione della differente nazionalità del prodotto).
Lassenza di una casistica pregressa rende difficoltosa lesemplificazione: al di là di improbabili casi di perfetta omonimia di aree geografiche e similitudine dei prodotti, si potrebbe forse pensare al tentativo della Danimarca di registrare la denominazione Feta per indicare il proprio formaggio di latte vaccino, obiettivamente confondibile con lomonima Dop greca di latte ovicaprino già registrata.
Benché entrambe le nazioni possano dimostrare una lunga tradizione produttiva ed il costante impiego del nome per formaggi locali, è indubbio che i due prodotti potrebbero confondersi facilmente, inducendo il consumatore in errore anche con riferimento ad aspetti qualitativi sostanziali quali, ad esempio, la stessa materia prima utilizzata.
Il fenomeno della volgarizzazione, descritto nellultima parte dellarticolo 3, è invece più complesso, e si lega alla perdita del carattere distintivo dellindicazione geografica rispetto al territorio, ossia della sua capacità di evocare nellimmaginario collettivo un legame esclusivo del prodotto con lambiente in cui è stato coltivato, trasformato e/o confezionato.
La giurisprudenza comunitaria è stata più volte chiamata a confrontarsi in materia per stabilire con esattezza lestensione dei parametri di valutazione della genericità del nome tanto con riferimento ai loro contenuti, quanto al luogo ove lindagine debba essere condotta per accertare lopinione del mercato.
Il problema era in particolare costituito dalla possibilità di attribuire o meno un peso prevalente alla situazione di fatto e/o di diritto esistente nel territorio dorigine rispetto a quella degli altri Stati Membri, anche per porre rimedio agli effetti negativi della tardività della regolamentazione comunitaria sulle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari2.
Larticolo 3 del Reg. 2081/92 CEE stabiliva, in proposito, che per determinare se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori, ed in particolare della situazione esistente nello Stato Membro dorigine, di quella esistente negli altri Stati Membri e delle pertinenti legislazioni nazionali e comunitarie.
La norma, rimasta sostanzialmente inalterata nel Reg. 510/06 CE, non chiarisce adeguatamente il rapporto fra i diversi fattori richiamati in caso di conflitto, né fornisce spiegazioni circa le modalità di accertamento della situazione nei diversi ordinamenti e mercati nazionali, con lovvia conseguenza di innescare contrasti fra i contrapposti interessi degli Stati Membri.
L’85% del consumo di “Feta” è concentrato in Grecia, dove la denominazione conserva un significato fortemente geografico, e l’etichettatura della “Feta” in Danimarca, specificando l’aggettivo “danese”, mostra implicitamente il riconoscimento dell’origine greca della denominazione pura.
La vicenda del formaggio Feta richiamata in precedenza costituisce, in questo ambito, un leading case in cui la Corte di giustizia si è dovuta pronunciare ben due volte a distanza di pochi anni, con risultati sorprendentemente opposti e particolarmente interessanti, soprattutto se confrontati con lelaborazione della nozione in campo internazionale.
Il termine Feta designa in Grecia un formaggio tipico a base di latte ovicaprino, prodotto nelle zone montuose del dipartimento di Lesbo.
La denominazione pare avere antiche origini veneziane, derivando dal termine fetta3, entrato nel vocabolario greco a partire dal XVIII secolo.
In seguito allemanazione del Reg. 2081/92 CEE il Governo ellenico ne aveva chiesto la registrazione come Dop, avvenuta con la procedura semplificata dellart. 17, mediante semplice pubblicazione degli estremi nel Reg. 1107/96 CEE4 senza il compimento di alcuna istruttoria preventiva.
La decisione è stata tuttavia giudizialmente contestata dai governi danese, francese e tedesco che ne sostenevano linvalidità per due ordini di ragioni: la mancanza di un riferimento strettamente geografico nel nome in questione, e, al contempo, la sua genericità, comprovata dalla diffusione in altri Paesi dellarea balcanica5 e della stessa Comunità, ove quantomeno in Francia, Danimarca e Germania risultava utilizzata sin dalla prima metà del 900 per indicare formaggi nazionali a pasta semidura di latte vaccino6.
Le argomentazioni dei tre Paesi ricorrenti sono state contestate, oltre che dal governo greco, anche dalla Commissione Europea, che, costituendosi in giudizio, ha portato a sostegno della validità della registrazione un sondaggio Eurobarometro, commissionato nellAprile del 1994, da cui emergeva che i consumatori comunitari tendevano in larga parte a ricondurre la denominazione controversa solo ad un formaggio greco, situazione peraltro assolutamente incontrastata in Grecia, ove la presenza di formaggi stranieri con quel nome era pressoché sconosciuta.
Sulla base del dato fattuale la Commissione riteneva, dunque, che, in caso di conflitto il Reg. 2081/92 CEE dovesse essere interpretato nel senso di attribuire maggior peso alla situazione esistente nel luogo di origine del prodotto tipico in forza dellapplicazione del principio di territorialità, peraltro già affermato dalla giurisprudenza Exportur della Corte7.
Lassunto, infatti, doveva desumersi dallo stesso intento protettivo del regolamento, che suggeriva di sottrarre una simile valutazione a parametri e criteri maturati in Paesi di minor tradizione e comunque interessati a privilegiare la genericizzazione delle denominazioni sfruttate commercialmente dalle proprie aziende.
Nel caso di specie, dunque, solo il mercato greco avrebbe potuto sancire leventuale intervenuta volgarizzazione del nome.
La decisione della Corte, pronunciata il 16 marzo 19998, ha sorprendentemente ridimensionato il principio individuato nella giurisprudenza precedente nel tentativo di tracciare una strada nuova che tenesse conto della situazione di fatto del mercato europeo dei prodotti tipici9.
Il punto di partenza delle osservazioni del Giudice comunitario si è fondato sulla evidente constatazione che, ai sensi dellart. 2 co. 3 del Reg. 2081/92 CEE denominazioni tradizionali, ancorché non geografiche, possono essere registrate come Dop – Igp se designano un prodotto originario di un luogo o di una regione determinata le cui caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dalla sua origine.
Perché ciò possa avvenire non è tuttavia sufficiente appurare questo legame univoco (già reso problematico, nel caso di specie, dalla eterogeneità dellarea di produzione, estesa ai Balcani), ma occorre anche che questo particolare tipo di denominazione non sia divenuta a sua volta generica nel linguaggio comune, ossia priva di un significato geografico particolare.
In proposito, a giudizio della Corte, larticolo 3 dettando i parametri di valutazione della volgarizzazione avrebbe inteso utilizzare un criterio cumulativo, in forza del quale devono essere tenuti in debita considerazione i fattori normativi e le pratiche commerciali tanto del luogo di più antica origine, quanto degli altri Stati Membri.
La chiarezza del dato normativo contenuto nel regolamento base, infatti, escluderebbe a priori la possibilità di fare ricorso al principio di territorialità individuato nella sentenza Exportur, ove il regolamento sulle Dop-Igp non era oggetto di valutazione e la Corte era chiamata esclusivamente a giudicare la compatibilità di un accordo che attribuiva rilevanza esclusivamente alle regole del luogo di origine con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci.
La scelta, in quel caso, era obbligata se si voleva evitare il rischio della estensione ad un Paese Terzo della protezione di un nome ormai generico nel proprio luogo di origine.
La diversa formulazione dellart. 3 del Reg. 2081/92 CEE, al contrario, costringe ad affrontare la volgarizzazione in termini diversi, compiendo una indagine a tutto campo nei Paesi membri della CE, le cui condizioni giuridiche e di mercato non possono essere ignorate (cfr. punto 88 della decisione).
In tal senso, secondo la Corte, la Commissione Europea avrebbe eccessivamente sottovalutato il prolungato utilizzo del nome Feta in altri Paesi Membri, in quanto, a prescindere dai risultati del sondaggio Eurobarometro, le valutazioni effettuate dalla istituzione comunitaria tradivano lattribuzione di un peso prevalente alla situazione del mercato greco.
Linterpretazione fornita dalla Corte in questa prima sentenza appariva alquanto interessante in relazione al tentativo di affermare loriginalità e lautonomia della disciplina comunitaria in materia rispetto alle modalità di valutazione della genericità delle indicazioni geografiche consolidatesi nel quadro delle fonti internazionali precedenti.
In proposito, rimandando al capitolo IV una trattazione più approfondita, occorre sottolineare come i diversi Accordi che si sono occupati della materia tendano a polarizzare le soluzioni nei due diversi approcci volti a valorizzare esclusivamente la situazione esistente nel Paese dorigine, creando una sorta di sistema di mutuo riconoscimento delle denominazioni geografiche, o in quello verso cui il prodotto deve essere esportato.
La Convenzione dUnione di Parigi del 1883, pur menzionando espressamente le denominazioni dorigine fra i diritti di Proprietà Intellettuale, non si occupa del problema.
Larticolo 6bis, tuttavia, sancisce il principio di priorità quale criterio regolatore dei conflitti fra segni identici, così mostrando, sia pure indirettamente, di voler attribuire un peso determinante alle situazioni di fatto createsi nello Stato verso cui i prodotti vengono esportati10.
La Convenzione di Lisbona, in senso opposto, ha previsto allart. 6 che una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dellUnione particolare, secondo la procedura dellart. 5, non potrà essere considerata generica finché essa si trovi protetta nel Paese dorigine.
LAccordo di Madrid sulla protezione delle denominazioni dalluso falso o ingannevole non si occupa direttamente dellargomento — peraltro estraneo alle sue finalità principali — e, tuttavia, attribuendo ex art. 4 alle Corti nazionali dei Paesi verso cui il prodotto è esportato il compito di decidere se la denominazione sia o meno divenuta generica, attribuisce alla sensibilità giuridica di questi ordinamenti un peso determinante, che potrebbe condizionare le valutazioni ancorché condotte anche tenendo in considerazione la situazione di fatto o di diritto esistente nel luogo di origine.
Infine lAccordo TRIPs, allegato al Trattato di Marrakesh, limitandosi a fissare gli standard minimi di protezione delle denominazioni, non pone regole specifiche in materia, e tuttavia nellArt. 24.9 afferma che non sussiste alcun obbligo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro Paese dorigine, o che siano ivi cadute in disuso.
La disposizione, pur non chiarissima nei suoi contenuti, sembrerebbe voler attribuire ancora una volta un peso determinante nella dinamica internazionale della protezione delle denominazioni geografiche alla situazione esistente nel Paese di origine.
Rispetto allaccennata tendenza internazionalistica a polarizzare le soluzioni nei due estremi opposti, la soluzione comunitaria offerta dalla Corte sembrerebbe volersi collocare nel mezzo, volendo contemperare le diverse esigenze in campo.
Tuttavia proprio questa eccessiva preoccupazione conciliativa rischia paradossalmente di scatenare conflittualità sempre più accese fra gli Stati Membri.
Denominazioni di prodotti tipici assai note sono infatti di frequente utilizzate allestero per evocarne la qualità ed acquisire così un indebito vantaggio commerciale a danno dei consumatori e della stessa leale competizione, o per labitudine degli emigranti di portare con sé le proprie tradizioni enogastronomiche e tentare di riprodurle nella nuova patria.
Per questo motivo attribuire eccessiva rilevanza alla situazione creatasi — di fatto o di diritto — su altri mercati rischia di colpire duramente proprio quelle indicazioni geografiche per proteggere le quali il regolamento è nato.
Di questo pericolo sembra peraltro essersi resa conto anche la stessa Corte di giustizia, che in almeno due successive pronunce ha precisato il suo pensiero ridimensionandone parzialmente la portata.
Nella sentenza 25.2.2002 Dante Bigi11 la Corte, spinta incidentalmente a statuire se la denominazione Parmesan potesse aver assunto un carattere generico vista la sua ampia diffusione sui mercati di diversi Paesi Membri della CE e del WTO12, ha ritenuto di non poter concludere in tal senso solo sulla base delle evidenze portate dal governo tedesco, considerando peraltro che il nome contestato può essere inteso quale semplice traduzione del termine Parmigiano Reggiano13.
Pur nella stringatezza delle valutazioni sul punto appare significativo che la Corte non abbia ritenuto sufficiente, in questo caso, lesistenza di un uso generico del termine in almeno due Paesi Membri (Germania ed Austria) per mettere in discussione la validità della registrazione della Dop, sì da ridimensionare almeno in parte lampia sensibilità per il dato fattuale degli altri mercati nazionali manifestato nella prima sentenza sul formaggio Feta.
Le puntualizzazioni della Corte in ordine ai criteri di valutazione della volgarizzazione hanno poi trovato ulteriore ampio spazio nella seconda sentenza relativa al formaggio Feta, pronunciata il 25 Ottobre 200514, ove le conclusioni del precedente giudizio sono state ribaltate, confermando la riammissione della denominazione al registro comunitario delle Dop.
In seguito alla prima sentenza della Corte la Commissione europea aveva radiato la denominazione dal registro con Reg. 1070/99 CE15.
Con il Reg. 1829/2002 CE16, tuttavia, la stessa Commissione aveva nuovamente registrato la Dop in forza dei risultati di un sondaggio effettuato tra gli Stati membri, da cui era emersa lesiguità delle produzioni di formaggio denominato Feta in altri Paesi europei, tale da non consentire, se paragonata ai quantitativi greci, di ritenere il nome effettivamente volgarizzato.
Avverso il provvedimento i governi controinteressati avevano proposto ricorso, basandosi essenzialmente sulle considerazioni già oggetto della prima sentenza della Corte in materia.
Le valutazioni del Giudice comunitario questa volta, hanno tuttavia privilegiato alcuni aspetti di segno contrario a quanto in precedenza stabilito.
La Corte, infatti, ha in primo luogo ritenuto che il fatto che il prodotto sia stato legalmente fabbricato in Stati Membri diversi dalla Repubblica ellenica è soltanto uno degli elementi di cui tener conto ai sensi dellarticolo 3.1 del regolamento base (cfr. punto 84 della decisione).
A supporto della natura non generica della denominazione deporrebbero, infatti, gli altri elementi emersi dallistruttoria: il fatto che l85% del consumo di questo formaggio sia concentrato in Grecia, dove la denominazione conserva un significato fortemente geografico, ed il fatto che letichettatura della Feta in Danimarca, specificando laggettivo danese, mostri implicitamente il riconoscimento dellorigine greca della denominazione pura17.
Il giudizio pare voler riequilibrare, almeno parzialmente, le considerazioni della precedente pronuncia, e, sia pure senza indicare con precisione i criteri di bilanciamento dei diversi e concorrenti fattori indicati dallarticolo 3, mostra una certa propensione a ritenere risolvibile il problema della volgarizzazione in termini quantitativi, ossia di fatto favorendo il luogo di origine del prodotto tipico18.
La sentenza in questione si caratterizza, poi, per due interessanti accenni motivazionali, che, pur non essendo stati sviluppati approfonditamente, consentono di intravedere alcune possibili chiavi di lettura della regolamentazione in oggetto di grande interesse.
In primo luogo la Corte, pur prendendo atto dellesistenza di importazioni parallele di Feta danese in Grecia prima del 1988, e pur riconoscendo che nella stessa terra dorigine erano presenti pratiche produttive del formaggio tipico con latte vaccino, ha ritenuto che lintervento normativo del Governo greco del 1988, con il quale tali fenomeni sono stati vietati, abbia consentito il recupero della tradizione impedendo la volgarizzazione del nome nella terra dorigine.
Infatti, secondo la Corte, «ove operazioni del genere dovessero perdurare, esse tenderebbero a conferire genericità alla denominazione Feta» ( ) ma la normativa greca richiamata «ha creato una situazione nuova, in cui operazioni del genere non devono più prodursi» (cfr. punto 78 della motivazione).
Preso letteralmente lassunto sembrerebbe indicare la contrarietà della Corte alla teoria per cui una volta divenuto generico un nome non può più riacquistare i caratteri della tipicità.
Si tratterebbe, cioè, della estensione anche alla materia che qui interessa dellattuale tendenza del diritto industriale ad escludere lapplicabilità della categoria civilistica della estinzione di una situazione giuridica soggettiva attiva o di un rapporto giuridico al diritto dei segni19, ben potendo il diritto al marchio godere di una particolare forma di riabilitazione ( ) qualora il titolare inizi o riprenda luso in un momento successivo ( )20.
Lipotesi troverebbe conferma nella stessa possibilità dellacquisizione del carattere distintivo di un marchio con il suo utilizzo (cosiddetto secondary meaning) che dimostrerebbe come circostanze sopravvenute possano eliminare i difetti originari o, come nel caso di specie, intervenuti nel tempo21.
I principi esposti, elaborati nellambito del diritto dei marchi, sembrerebbero poter essere estesi anche alle denominazioni geografiche, sia pur con i necessari adattamenti indicati.
Al contempo la Corte pare voler spingere la materia che qui interessa anche oltre lelaborazione normativa e giurisprudenziale industrialista, individuando modalità di valutazione della volgarizzazione molto severe.
Larticolo 7 co. 2 del Reg. CE 40/94 sul marchio comunitario, infatti, stabilisce che le cause dimpedimento alla registrazione possono essere riferite anche solo ad una parte del territorio comunitario, e che queste possono essere, fra laltro, identificate nella coesistenza di segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio (cfr. Art. 7 co. 1 lett. d) Reg. 40/94 CEE).
La logica che presiede alla scelta del legislatore pare piuttosto evidente: una volta registrato un marchio gli effetti della privativa ad esso connessa si estendono a tutto il territorio comunitario, con il risultato di impedire alle aziende collocate in altri Stati Membri il suo utilizzo. La norma, di conseguenza, tende a porre rimedio alla possibilità che il marchio comunitario crei dei vantaggi competitivi in luoghi ove ciò non risulti giustificato dalla realtà commerciale o di fatto esistente.
Nel caso delle denominazioni dorigine che qui interessa la Corte ha invece ritenuto che, a differenza del settore dei marchi, lesistenza di aree sul territorio comunitario in cui la denominazione si sia certamente volgarizzata non sia sufficiente ad impedirne la registrazione, dovendo la valutazione entrare nel merito e stimare leffettiva consistenza della perdita del carattere distintivo dellindicazione geografica in relazione a tutto il territorio della UE e al peso del mercato del luogo dorigine.
La mancanza di approfondite spiegazioni sul punto impedisce di valutare appieno il ragionamento del Giudice comunitario e, tuttavia, allo stato è forse possibile individuare due possibili spiegazioni alla decisione.
Da un lato le indicazioni geografiche rivestono nellambito comunitario un ruolo privilegiato, in cui gli interessi pubblicistici sottesi alla denominazione finiscono per prevalere in molte circostanze sui diritti privati ad essi contrapposti. Non stupirebbe, quindi, accertare che le valutazioni della Corte si siano fondate su di una sorta di bilanciamento in cui, nel caso di specie, lesiguità dei diritti dei produttori danesi, tedeschi e francesi sia stata ritenuta sacrificabile allinteresse collettivo di veder riconosciuta e preservata una denominazione che costituisce un importante valore, anche economico, per una regione particolarmente arretrata.
Per altro verso lesistenza di un regime di coesistenza, sancito dallo stesso art. 3 del Reg. 510/06 CE, garantisce una parziale attenuazione degli effetti della registrazione, nel senso che con i dovuti accorgimenti volti ad evitare il pericolo di confusione è possibile registrare denominazioni omonime che insistano su territori differenti.
La privativa connessa alliscrizione nel registro delle Dop – Igp subirebbe, così, un limite proprio nei territori ove è da tempo iniziata lerosione del relativo diritto di proprietà intellettuale, creando una situazione giuridica del tutto diversa da quanto previsto dal Regolamento 40/94 CEE, in cui tali condizioni risulterebbero fatali per laspirazione alla registrazione del marchio.
Vito Rubino
Studio legale Gastini, Simonelli, Marelli & Strozzi – Alessandria
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