È stato pubblicato il Manuale per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto su strada, il quale dovrebbe fornire delle linee guida per la corretta gestione dei pesci durante il loro spostamento. Il documento si è reso necessario in quanto l’aumentata rilevanza del commercio delle risorse ittiche e una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori relativamente al benessere degli animali hanno focalizzato la loro attenzione lungo tutto la supply chain. Infatti, almeno una volta durante il loro ciclo vitale, stock ittici vivi vengono spostati. Di conseguenza, anche per il legislatore è risultato di primaria importanza determinare i punti sensibili e di rischio, e quindi i fattori di benessere, durante tutte le fasi del trasporto. Il manuale risulta specifico nell’applicare misure atte a mitigare l’insorgenza di fattori di stress durante il trasporto per le differenti specie ittiche e nel prevenire anche la diffusione di talune patologie infettive ittiche. Il framework legislativo preso a riferimento comprende la Direttiva 98/58/CE del Consiglio e il Reg. (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e successive modifiche. Sono state inoltre considerate una serie di normative europee e nazionali relative alla salvaguardia degli animali negli allevamenti ed eventuali disposizioni sanzionatorie e successive disposizioni di polizia sanitaria, nonché normative sulla prevenzione della diffusione di talune malattie infettive degli organismi acquatici. Di notevole rilevanza le Linee guida internazionali a cui si fa riferimento, in materia di benessere dei pesci (Welfare of farmed fish during transport – OIE Aquatic Animal Health Code, Chapter 7.2 10-06-2016). Il manuale è stato suddiviso in diverse sezioni; la prima parte, di carattere più generale, affronta i concetti di base del benessere.
Parte I: La protezione e il benessere dei pesci durante il trasporto attraverso la sanità animale
Questa prima parte è organizzata in modo da mettere in risalto gli aspetti legislativi dentro cui si muove la protezione — e quindi le misure nell’impedire la diffusione di talune patologie ittiche —, di cui il DLgs n. 148 del 4 agosto 2008, che attua la Direttiva 2006/88/CE in ambito di polizia sanitaria. Da considerare, come descritto, che le norme di polizia sanitaria si applicano come misure preventive minime e come misure minime di lotta. Viene inoltre fatto un richiamo alla nuova legislazione comunitaria che entrerà in vigore a partire dal 21 aprile 2021 (Animal Health Law). Interessante la parte dell’art. 4, lettera b, che riporta: “la biosicurezza, che consiste nell’insieme delle misure gestionali e fisiche finalizzate a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie, ricomprende anche i mezzi di trasporto”. Altro punto di notevole importanza è il certificato sanitario, che deve accompagnare gli animali di acquacoltura durante gli spostamenti.
Parte II: La capacità di sofferenza dei pesci
Questa parte risulta di notevole rilevanza in quanto misurare il livello di sofferenza dei pesci non è facile, viste anche la notevole differenziazione delle specie ittiche e la loro differente adattabilità dal punto di vista ambientale. “È sicuro che i pesci subiscono lo stress al quale rispondono mediante la secrezione di adrenalina e cortisolo” (pag. 14): le condizioni ambientali, la presenza di predatori, errate operazioni di allevamento o elevata densità sono tutti fattori che possono far incrementare il livello di stress nei pesci. Perciò, anche la fase precedente a quella di trasporto e la successiva, quella di acclimatamento, sono sicuramente punti sensibili e di rischio relativamente al welfare dei pesci. Se definiamo il concetto di benessere animale non soltanto come il completo soddisfacimento dei bisogni primari ma anche come raggiungimento di un equilibrio di carattere mentale, di libertà dai disagi ambientali, non è agevole determinare se i bisogni siano completamente soddisfatti o meno e se i pesci siano quindi in grado di esprimere i propri comportamenti naturali. Inoltre, se consideriamo che specie ittiche differenti hanno necessità diverse, possiamo capire quanto sia complesso determinare il livello ottimale di benessere per quella determinata specie. Molti sono i parametri ambientali da tenere in considerazione; valori fisico-chimici dell’acqua, quali valore pH, temperatura, ossigeno, sono fattori spesso limitanti al raggiungimento del benessere. Valori non adeguati sono predisponenti all’insorgenza di patologie ittiche. Come riportato da Edward J. Branson in Fish Welfare (2008, John Wiley & Sons, pp. 19-20), il concetto di Fish Welfare è molto complesso: viene usato in modi differenti, da persone dal differente background e in differenti contesti. Possiamo riassumerlo in tre topics che riportiamo in lingua originale:
Inoltre, Mellor e Stafford (2001) definiscono un differente approccio al benessere conosciuto come five freedoms:
Parte III: Il benessere dei pesci durante il trasporto – Linee guida
Nei successivi capitoli sono state affrontate le Linee guida di maggior rilevanza nell’ambito del trasporto dei pesci.
Capitolo I: Campo di applicazione e definizioni
Questa parte fa espresso riferimento al Reg. 1/2005 relativamente al benessere, non riportando gli eventuali indicatori, in particolare l’art. 2 dove vengono indicate tutte le definizioni. Interessanti le lettere d (posto di ispezione frontaliero: posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all’articolo 6 della Direttiva 91/496/CEE per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da Paesi Terzi alle frontiere del territorio della Comunità) e g (contenitore: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto). In questa sezione viene inoltre puntualizzato il tipo di pesce trasportato, ribadendo che le uova embrionate e gli organismi commercializzati per fini ornamentali non sono contemplati nel manuale.
Capitolo II: Idoneità al trasporto dei pesci
In questo capitolo viene puntualizzato che lo stato di salute dei pesci durante il trasporto rappresenta l’indicatore di maggior rilevanza rispetto allo scopo del presente manuale. Lo stato sanitario del pesce trasportato è un criterio fondamentale, in quanto “il pesce deve essere trasportato in buona salute”; ancora: “Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto… che il trasporto degli animali d’acquacoltura avvenga in condizioni tali da non alterare il loro stato sanitario…”. Le indicazioni si riferiscono anche a patologie non riportate in allegato IV, parte II e alle specie di riferimento.
Capitolo III: La responsabilità degli operatori
Questa parte ha come base di riferimento l’art. 6 del Reg. 1/2005 riportando sia le responsabilità che i compiti degli allevatori e dei trasportatori. Vengono puntualizzati i parametri a cui far riferimento per quanto riguarda il trasporto e le eventuali responsabilità di cui sopra: acqua e densità degli animali in rapporto alla specie ittica trasportata, durata del viaggio (art 6, punto 7, Reg. 1/2005), preparazione e formazione dei conducenti.
Capitolo IV: La gestione del trasporto dei pesci
Interessante la sicurezza con cui devono viaggiare i pesci, in particolare per quanto riguarda la riserva aggiuntiva di ossigeno pari al 50%, la predisposizione di un piano di emergenza per la gestione del rischio in caso di inconvenienti. Viene inoltre indicata una tabella che riporta le specie ittiche di maggiore rilevanza a livello nazionale, con i parametri principali per specie, quali la temperatura, la saturazione di ossigeno e la concentrazione di ossigeno. Altri due key points sono rappresentati dal fasting nelle ore immediatamente precedenti al trasporto per almeno 24-48 ore, con fattori di variabilità imputabili alle condizioni climatiche e alle diverse specie trasportate; viene inoltre fatta menzione al fattore illuminazione durante il trasporto.
Deve essere concesso al conducente di verificare in modo agevole lo stato di salute dei pesci attraverso un sistema di controllo della concentrazione dell’ossigeno e del valore della temperatura. Un’altra tabella riporta la densità di carico in chilogrammi di peso vivo su m3, per differente specie ittica e per taglia. Viene inoltre riportata una tabella FAO di riferimento rispetto ad esemplari trasportati del peso standard di 1 kg, per un periodo di 5-20 ore, con un adeguato apporto di ossigeno, per specie, a differente temperatura.
Capitolo V: Documenti e tracciabilità
I riferimenti normativi di questo capitolo sono quelli riportati nel DLgs n. 148/2008: il Regolamento n. 852/2004, per quanto riguarda le misure igienico-sanitarie, e la nota del Ministero della Salute 4245 del 12-03-2008, che chiarisce quali sono le autorizzazioni previste dal Reg. CE n. 1/2005. Viene indicato inoltre un facsimile di registro di rilevamento per viaggi superiori alle 4 ore, con luogo di carico e scarico, ora e data del trasporto, lavaggio e disinfezioni, cambi acqua e monitoraggio del parametro ossigeno; infine viene presa nota del conteggio della mortalità. In un’altra tabella vengono riportati i dettagli del monitoraggio e il controllo dei principali parametri quali temperatura dell’acqua, concentrazione dell’ossigeno rilevate ogni 4 ore, a partire dalla quarta ora fino a 24 ore, con la firma del doppio conducente.
Capitolo VI: Autorità competenti e controlli ufficiali
Riguarda le autorità competenti preposte ai controlli ufficiali con i vari riferimenti normativi e le varie definizioni. Si ribadisce la rilevanza dei PIF rimandando le conformità al Reg. CE n. 1/2005; in particolare, in caso di non conformità e susseguente blocco ufficiale con conseguente periodo di quarantena. Per quanto riguarda le definizioni riguardanti le autorità competente e i controlli, si fa espresso riferimento al Reg. 625/2017.
Capitolo VII: Piano di emergenza
Come previsto dal Reg. CE n. 1/2005, si fa riferimento ad un eventuale piano di emergenza riassunto nella tabella composta dalle seguenti sezioni:
Sono considerate le operazioni da intraprendere in casi di emergenza, attraverso la consultazione di una potenziale casistica, e le procedure di abbattimento.
Nota finale rispetto al commercio di organismi acquatici a fini ornamentali
Viene riportata nel presente manuale la seguente dicitura: “Si esclude nel presente manuale il trasporto di uova embrionate, di pesci ornamentali e di crostacei e molluschi in quanto, questi ultimi, invertebrati, non sono ad oggi contemplati dalla legislazione”. A tal proposito si ritiene di fare le seguenti osservazioni:
Possiamo auspicare che il presente manuale sia preso a riferimento dagli operatori del settore, sia per salvaguardare il benessere dei pesci, sia per mitigare la possibile diffusione di patologie ittiche nelle acque comunitarie. In definitiva, sembra che il manuale sia fortemente funzionale per allevatori e trasportatori, che possono consultarlo in merito alla numerosa normativa vigente sia nazionale che comunitaria. È agevole nella comprensione e nell’interpretazione, riassume in modo efficace le operazioni chiave del benessere dei pesci durante il trasporto, è un manuale specifico che chiarisce eventuali dubbi sul Reg. (CE) n. 1/2005. Risulta specifico e dettagliato nelle parti relative all’adozione delle misure di polizia sanitaria nel prevenire la diffusione di talune malattie infettive come già riportate nel manuale OIE.
Dott. Pierluigi Monticini
Bibliografia
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