Il Titolo VIII, Libro II del Codice Penale racchiude tutte quelle fattispecie di reato volte a colpire l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, di competenza del giudice in composizione monocratica e procedibili d’ufficio senza un formale atto di denuncia-querela presentato dalla persona lesa.
Per “reato” si intende un comportamento antigiuridico libero e volontario produttivo di un evento contrario ad un interesse protetto da una norma penale.
La repressione penale nel settore del commercio e distribuzione alimentare si articola in tre distinte polarità:
Con “frode alimentare”, nell’accezione comune del termine, si identifica un’azione che porta all’immissione in commercio di un alimento diverso da ciò che il consumatore si attende “poter e dover essere”, presupponendo solitamente un comportamento malizioso, spesso con fini di lucro.
Le frodi in campo alimentare, distinte in sanitarie ed annonario-commerciali, dal punto di vista giuridico-penale vengono ascritte sotto i termini di:
Il confine pratico tra le diverse frodi alcune volte non è di semplice delimitazione, così frodi catalogabili nell’esercizio del commercio (ossia di aliud pro alio), come la vendita di pesci di una determinata specie, di basso pregio, basso valore economico e specie in fermo di pesca, in sostituzione di altre specie o la vendita di prodotto scongelato dichiarato come prodotto fresco, a volte possono acquisire un taglio eminentemente sanitario nel caso della commercializzazione di prodotti della pesca sofisticati o di esemplari pericolosi per la salute dei consumatori9.
Consegna del bene ed evento tipico
Nel delitto di frode in commercio la condotta tipica descritta dalla norma risulta composta da due aspetti ben distinti tra loro: la consegna in senso stretto e le qualità oggettive del bene consegnato. Questo dovrà infatti risultare diverso da quello richiesto dall’acquirente/consumatore: “l’articolo 515 Codice Penale sanziona non solo le frodi nel commercio di alimenti, ma in generale, qualsivoglia inganno in pregiudizio del consumatore, purché ovviamente presenti le caratteristiche imposte dai limiti della fattispecie… È peraltro innegabile che gran parte del contenzioso riguarda precisamente la tutela del consumatore nel settore alimentare”12.
Con “frode alimentare”, nell’accezione comune del termine, si identifica un’azione che porta all’immissione in commercio di un alimento diverso da ciò che il consumatore si attende “poter e dover essere” presupponendo solitamente un comportamento malizioso, spesso con fini di lucro.
Gli aspetti relativi all’elemento della consegna vengono trattati in seguito nella sub specie “consumazione–tentativo”. Circa, invece, le qualità del bene e la diversità tra quanto richiesto dall’acquirente rispetto a quanto a questi effettivamente consegnato, emergono una serie di aspetti non immediatamente percepibili, la cui trattazione richiede il necessario riferimento al dettato codicistico ed alla recente giurisprudenza della Suprema Corte.
Il Codice, a tal riguardo, offre infatti quattro parametri attraverso i quali compiere il giudizio comparativo al fine di definire se vi è identità oggettiva tra ciò che effettivamente viene consegnato e quanto si aveva in animo di ricevere: origine, provenienza, quantità e qualità. L’Art. 515 CP punisce con la reclusione fino a due anni e multa fino a € 2.065 l’ipotesi consumata di “frode nell’esercizio del commercio”, fattispecie che si concretizza appunto nel consegnare ad un acquirente, nell’ambito di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, una cosa mobile per un’altra oppure nel consegnare un bene mobile che sia per origine, provenienza, qualità o quantità, diverso da quello dichiarato o pattuito. Per origine, concordemente, s’intende il luogo geografico in cui il prodotto materialmente è venuto in essere. La diversità d’origine, quindi, va ricondotta ad un determinato centro di fabbricazione, produzione o preparazione di prodotti ittici dichiarati “tradizionali” (Decreto MIPAF 18 luglio 2000) come ad esempio, bottarga di cefalo della laguna di Orbetello, mitili del golfo de La Spezia, anguilla affumicata dello stagno di Santa Giusta, acciuga salata della Sicilia occidentale, ecc…13.
La diversità circa la provenienza del bene, invece, inerisce la persona che materialmente ha realizzato, preparato o fabbricato il bene acquistato, o la persona che l’ha messo in commercio nelle vesti di selezionatore, distributore o di intermediario (tonno a pinne gialle selezionato da Tizio, acciughe sotto sale del Mar Ligure fatte da Caio, storione iraniano importato da Sempronio).
Pochi dubbi sorgono circa le ipotesi in cui si ravvisa la configurabilità della frode quantitativa (ad esempio, il caso in cui il commerciante consegna all’acquirente l’oggetto dell’acquisto ingannandolo sulla massa totale del bene che, in realtà, presenta un peso ponderale differente rispetto a quello richiesto o pattuito, come la % di glassatura nei prodotti della pesca congelati o surgelati). In tale ambito il legislatore ha offerto un’ulteriore tutela specifica volta a proteggere gli acquirenti di generi alimentari mediante indicazioni specifiche in etichetta. La Legge n. 441 del 1981, inoltre, obbliga il venditore-commerciante che tratta merci sfuse ed il cui prezzo è fissato per unità di peso, a rendere sempre visibili i valori del peso degli appositi strumenti di misurazione e ad effettuare la vendita al netto della tara, definendo “tara” tutto ciò che avvolge o contiene la merce o con essa viene venduta.
Infine, circa l’ipotesi di diversa qualità tra il bene richiesto e quello consegnato, al fine di integrare gli estremi propri del reato di frode in commercio, nel settore ittico è sufficiente una mera differenza qualitativa quale quella di sostituire la specie. La differenza oggettiva richiesta, altre volte, per avere quel minimo rilievo penale affinché si possa rientrare nell’ambito di operatività dell’Art. 515 CP deve essere “essenziale”, ricadere, cioè, sulla natura stessa del bene nei suoi aspetti più profondi. Vale a dire, nel caso degli alimenti, sugli ingredienti, sui metodi di produzione, sui processi di conservazione o di eventuale invecchiamento o stagionatura in una determinata azienda ittica. In ossequio a tale principio, si configura frode in commercio anche nell’ipotesi in cui il prodotto consegnato, pur avendo medesimo sapore o colore, abbia caratteristiche organolettiche diverse da quello richiesto1.
Voce autorevole in materia ha esteso il concetto di qualità ben oltre i confini puramente semantici del termine “…nella sua più ampia accezione questa espressione (qualità del bene) abbraccia ogni elemento che valga a ‘caratterizzare’ il prodotto sul piano di un pregio commerciale…ci sembra fuor di dubbio che tale ‘pregio’ risenta anche della stima che il consumatore ha per ‘l’origine’ o ‘la provenienza’… della merce che gli viene offerta…”7.
Soggetto attivo
Colui che compie la frode non può essere ricondotto e ridotto al solo commerciante, pur se nella sua tipicità questo reato spesso è proprio di tale qualifica professionale. Come specificato dal termine “chiunque”, l’autore del reato esula, infatti, da una particolare “categoria”. In dottrina risulterebbe indispensabile, però, che tale commercio disonesto, affinché sia figurabile, non sia estraneo ad un’attività abituale, non sia cioè limitato ad una sola consegna del bene difforme, oltremodo momentanea ed occasionale e che si perpetri nell’ambito di un’attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico. Fin dalla prima lettura, dunque, è necessario, affinché si possa correttamente parlare di frode in commercio, che il soggetto agente, colui che compie il reato, sia un individuo che operi nell’esercizio del commercio ma non necessariamente un commerciante in senso stretto. Potrebbe essere, ad esempio, un collaboratore del titolare di un negozio di pescheria4 anche se, nell’implicabilità dell’esecutore materiale del reato, quale potrebbe essere appunto un dipendente estraneo da interessi propri e mosso da disposizioni e volontà del titolare si sia spesso ravvisata anche una sorta di coinvolgimento e diretta responsabilità di quest’ultimo.
Caratteristiche del reato di frode
Così come tecnicamente definito dalle scienze giuridiche, siamo di fronte ad un tipo di reato che ha due caratteristiche particolari: la natura tipicamente dolosa, l’esser compiuto con coscienza e volontà ed il carattere della plurioffensività, ovvero il colpire una pluralità di soggetti ben distinti tra loro. Il legislatore, inserendo il reato di frode nel quadro normativo predisposto in materia di commercio, non ha avuto in animo di proteggere soltanto gli acquirenti-consumatori. Un comportamento contrario a quanto disposto dall’Art 515 CP, infatti, offende sia l’acquirente, che ha diritto a non esser ingannato ed a vedersi consegnato esattamente quel che desidera comprare, sia lo Stato, che ha interesse a garantire ai consociati la massima lealtà negli scambi commerciali (buona fede nelle negoziazioni – contributi del Codice civile), sia l’eventuale produttore, che ha interesse a non veder i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi3.
Nessun rilievo sembra invece assumere l’aspetto economico-patrimoniale della vicenda: anche nel caso di una effettiva corrispondenza tra il valore del bene consegnato ed il prezzo corrisposto, o addirittura la miglior qualità rispetto a quanto richiesto (Fig. 1), non si escluderebbe la configurabilità del reato di frode in commercio11. Autorevole dottrina, già quarant’anni or sono, ammoniva che la ratio della norma prescinde l’eventuale pregiudizio economico derivato a colui che acquista, poiché “…il lato saliente dell’illecito represso dall’Art. 515 CP non è la ripercussione sul patrimonio dell’acquirente, bensì la scorrettezza, la disonestà del venditore. Oggetto della tutela non è solo l’interesse dell’acquirente singolo, bensì un interesse collettivo: l’esigenza di un costume commerciale che garantisca la sicurezza dei traffici ed incoraggi l’iniziativa…”10. Parere concorde viene espresso circa il fatto che l’eventuale consenso dell’acquirente, che accetta cosa diversa da quella richiesta, non vale ad escludere l’antigiuridicità del fatto11. A sostegno di quanto fin qui esposto, dottrina più recente, che a sua volta, trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, ribadisce, a proposito di questo reato, ciò: “…non trattasi di reato contro il patrimonio dell’acquirente, il quale riceve una protezione soltanto riflessa… non essendo consentito al soggetto passivo di disporre della lealtà e moralità commerciale, egli non può con atto volontario escludere l’illiceità del comportamento altrui che tali beni abbia offeso…”2.
Tentativo di frode e consumazione del reato
Per il nostro ordinamento i reati di tipo doloso possono assumere due forme distinte: essere integralmente consumati o meramente tentati. A seconda del caso, sono previste pene diverse. Il concetto di consumazione del reato esprime tecnicamente la compiuta realizzazione di quell’evento che tipicamente corrisponde alla previsione fatta dalla legge, quella modificazione della realtà precedente, insomma, che la tutela penale vorrebbe non si verificasse (ad esempio, nel caso di omicidio mediante l’uso di un’arma da fuoco, sparare intenzionalmente contro un uomo per ucciderlo, integra perfettamente la condotta astrattamente prevista del reato; colpirlo a morte ne realizza l’evento tipico).
Qualora, invece, si tenga volontariamente un comportamento previsto dalla legge come reato ma, per un qualsiasi motivo, l’azione non si compie o lo scopo o l’evento tipico che ci si proponeva di raggiungere non si realizza (ad esempio, sparare intenzionalmente ad un uomo per ucciderlo, ma ferirlo solo in modo lieve), si configura l’autonoma figura di reato meramente tentato e non consumato.
Quest’ultima forma di reato descritta ha un trattamento sanzionatorio ben più clemente rispetto a quello previsto per i reati compiuti. Infatti, qualora si sia chiamati a rispondere per una fattispecie di reato tentato, in caso di condanna, si va incontro ad una pena pari a quella prevista per il reato consumato, diminuito da un terzo a due terzi. In materia di alimenti diviene dunque d’importanza capitale il connubio tra l’aspetto materiale (il cosiddetto elemento oggettivo del reato) e l’integrale consumazione della frode nell’esercizio del commercio. Leggendo il codice alla lettera, tale reato si configura ogni qualvolta l’alienante consegni all’acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. Il termine “consegna”, così come autorevolmente ritenuto, fa riferimento ad un’attività negoziale tra venditore ed acquirente che integra il momento consumativo del reato e che va comunque tenuto distinto dall’“offrire in vendita”. L’offrire all’acquirente una cosa mobile diversa da quella richiesta, dichiarata o pattuita, si materializza con la formulazione intenzionale dell’offerta concreta di vendere qualcosa di diverso da ciò che viene esplicitamente richiesto dall’acquirente11. Questo comportamento risulta sufficiente ad integrare gli estremi propri del tentativo di frode in commercio (si risponde di tentata frode in commercio, ad esempio, quando si offre in vendita pesce decongelato proponendolo come pesce fresco, indipendentemente da ogni rapporto con il cliente)5. Nel momento in cui il cliente/acquirente acquista il bene offerto che pensa avere dei requisiti in realtà non posseduti, espone l’alienante/venditore a dover rispondere di frode, nell’esercizio del commercio, consumata e non più soltanto meramente tentata. Il reato di frode in commercio, perfezionandosi con la consegna, raggiunge la piena consumazione con la materiale dazione del bene diverso da quello desiderato dall’acquirente e tale azione comporterebbe quindi automaticamente la punibilità a pieno titolo per detto reato. Altra situazione, invece, si realizza quando si “pone” in vendita un bene. Infatti, il mettere in vendita un alimento che non ha le caratteristiche desiderate dal consumatore è attività materiale da non comprendere nell’ipotesi di cui all’Art. 515 CP, dal momento che viene contemplata nelle ipotesi di reato previste e sanzionate dagli Artt. 516 CP (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517 bis CP (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) “che rappresentano ipotesi di frode in incertam personam”10, la cui azione tipica si perfeziona nel momento della messa in vendita.
Figura 1 – Moscardini più pregiati venduti per polpi.
Elemento oggettivo
L’elaborazione compiuta dalle scienze giuridiche in tema di diritto penale ha portato all’individuazione, all’interno di tutte le ipotesi di reato, di un “elemento oggettivo” presente in ogni comportamento descritto e punito dalla legge. L’elemento oggettivo del reato, quindi, consta nell’azione (un fare) o nell’omissione (un non fare) con cui si compie il fatto reato. L’azione o l’omissione, nell’elaborazione più recente, sono state indicate col più ampio termine di “condotta”. Tali condotte, per avere rilievo penale, devono portare ad un risultato pregiudizievole di un interesse giuridicamente tutelato. In altre parole, devono portare ad una trasformazione in negativo della realtà precedente, detta “evento tipico del reato” che sia legata ad una condotta da un “nesso” o “rapporto di causalità”. Autorevole dottrina, a tal proposito, chiaramente spiega che: “…affinché una modificazione del mondo esteriore (evento) possa essere attribuita ad un uomo, è necessario che si sia verificata in conseguenza dell’azione di lui; occorre, in altri termini, che tra le due esista un rapporto di causalità. Questa esigenza è sancita in linea generale dal nostro Codice Penale nell’Art. 40, il quale recita: ‘nessuno può esser punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione’. Una modificazione del mondo esterno che non abbia alcun legame con la condotta dell’uomo … non può considerarsi opera di lui e, quindi, non può essergli posto a carico…”6.
Conclusioni
In anni recenti l’ordinamento, attraverso il DLgs n. 24 del 02-02-2002, ha recepito e dato attuazione ad una direttiva comunitaria che ha come proprio esplicito fondamento il “principio di conformità al contratto” che ben può essere applicato anche in tema di commercializzazione di generi alimentari8. Secondo invece i contributi offerti anche dal Codice Civile, Capo I, Titolo III, relativo alla vendita, il Paragrafo 1 bis prevede per i consociati, in caso di difetto di conformità tra bene richiesto e bene consegnato, una serie di norme poste a garanzia del “consumatore” (definito come il soggetto che nella compravendita acquista per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale). A norma difatti dell’Art. 1519 ter del CC, il venditore ha l’obbligo di consegnare all’acquirente beni che presentino le qualità oggettive e che siano idonei a fornire le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, quelle, insomma, “…che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni…”11 fatte dal venditore, o dal produttore o da un suo agente o rappresentante, dalla pubblicità o dall’etichetta. In caso di difetto di suddetta conformità, l’Art. 1519 quater CC offre al consumatore la possibilità di scegliere la soluzione che più lo soddisfi, consentendogli di poter pretendere una delle seguenti opzioni:
Il problema che potrebbe profilarsi per l’interprete, a questo punto, è comprendere e distinguere quando si rientra nell’ipotesi del semplice illecito civile, ex Artt. 1519 bis e segg. CC, che dà luogo ai diritti sopra enunciati (sostituzione, riparazione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) da quando, invece, si è di fronte ad un’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio Art. 515 CP. In quest’ultimo caso, è previsto che, oltre al diritto per l’acquirente-frodato di “riparazione” del danno ingiustamente subito, venga anche punito il venditore-truffatore con la reclusione e multa. La tutela offerta dagli Articoli 1519 bis e seguenti CC, di competenza del giudice civile, trova il proprio campo d’applicazione ogni qualvolta la difformità tra quanto richiesto e quanto consegnato sia frutto di una scelta incosciente ed involontaria del venditore: cioè nei casi in cui colui che vende non ha in animo di voler scientemente frodare o raggirare l’acquirente. Qualora, invece, la consegna di un bene “diverso” derivi dall’intenzione di ingannare consapevolmente il consumatore/acquirente consegnandogli con coscienza e volontà un bene non identico a quello richiesto, dichiarato o pattuito, si configura un’ipotesi consumata di frode nell’esercizio del commercio.
Le difficoltà applicative nella repressione delle frodi ittiche sono comunque in definitiva:
I prodotti ittici attualmente commercializzati in Europa provengono, oltre che dal Mediterraneo e dal Nord Europa, praticamente da ogni parte del globo. Ne consegue che le specie di provenienza extracomunitaria, la cui somiglianza morfologica con le specie mediterranee più apprezzate e più costose può costituire un presupposto per frodi commerciali15 quali: pesce cinese venduto come novellame di sarda (“bianchetto” nostrano), filetti di persico africano spacciati per pesce persico o filetti di Pangasius thailandese per filetti di sogliola.
Altre difficoltà pratiche possono essere ricercate nell’etichettatura delle singole cassette o dei colli (raccomandazioni ministeriali di riportare le informazioni, oltre che sulle etichette, anche sui documenti accompagnatori o sulle fatture, facilitano le operazioni di controllo).
In ultimo, difficoltà di aggiornare i software per l’emissione dei documenti di accompagnamento o per l’elaborazione delle etichette da parte delle maestranze. Tutto ciò alla luce della nuova tracciabilità dei prodotti della pesca ai sensi del Reg. CE 2065/2001 che prevede, di fatto, delle indicazioni obbligatorie, ricadenti, qualora non veritiere, nelle frodi per origine e provenienza, quali il metodo di produzione (pescato o allevato) la zona di cattura; la denominazione commerciale; la denominazione scientifica della specie secondo l’elenco allegato al DM 31-01-2008 e non di meno le condizioni di freschezza o la provenienza del prodotto da partite congelate.
Vincenzo De Rosa
Dirigente veterinario
ASL 2 Savonese
Christian A. Lenzini
Avvocato penalista in Roma
Note e Bibliografia
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