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L'identificazione dei suini e relative movimentazioni

di De Rosa V.

L’Ordinanza 12 aprile 2008, emanata dal Ministero della Salute e recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16-06-2008, sostituisce le prescrizioni per lo spostamento dei suidi contenute nell’OM 23 febbraio 2006, valide fino al dicembre 2007 e che abrogavano a loro volta quelle contenute nell’OM 27 aprile 1983. Essa contiene norme concernenti l’identificazione (Art. 3), la registrazione delle aziende (Art. 2), dei capi suini, nonché le relative movimentazioni (Art. 6). Sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie di animali della famiglia Suidae (compresi cinghiali allevati). Al fine di ottenere l’accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e, successivamente, dell’intero territorio regionale, risulta così indispensabile una corretta implementazione del sistema di registrazione di tutte le informazioni previste nella banca dati nazionale dell’anagrafe dei suini (BDN).

Allevamento di suini.

Per quanto riguarda la registrazione delle aziende e degli allevamenti, il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l’obbligo di richiederla, entro venti giorni dall’inizio dell’attività, all’ASL competente per territorio, la quale attribuirà a ciascuna azienda un codice d’identificazione aziendale, ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per autoconsumo.

Sempre al servizio veterinario dovrà essere comunicata, entro sette giorni, ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali.

La ASL competente provvede quindi a:

  • registrare le aziende ed allevamenti in BDN, unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari, così come specificato nell’Allegato 1, paragrafo 1, entro cinque giorni lavorativi a partire dall’attribuzione del codice di identificazione aziendale ed aggiornare i dati presenti in BDN entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazione;
  • registrare, esclusivamente, in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per autoconsumo;
  • effettuare infine i controlli in loco per la verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini.
  • Il detentore degli animali inoltre ha l’obbligo di:

  • garantire l’identificabilità degli animali (qualora sia divenuto illeggibile il codice identificativo) e provvedere, in caso di movimentazioni, a riportare correttamente il codice dell’animale sul Modello IV di cui al Decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007. I detentori dovranno dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico dove registrare le movimentazioni, in entrata e in uscita, entro tre giorni dall’evento, comunicando (eventualmente conferendo delega per le registrazioni in BDN): entro sette giorni, i dati relativi alle movimentazioni (così come dettagliato nell’All. 1, paragrafo 2); almeno una volta all’anno, quelli relativi alla consistenza del proprio allevamento (All. 1, paragrafo 3). In caso di allevamenti con orientamento produttivo “familiare” (fino a 4 suini per auto-consumo senza movimentazioni verso altri allevamenti) sono obbligatorie esclusivamente le registrazioni delle movimentazioni in ingresso in azienda.
  • L’ordinanza stabilisce che nei casi di movimentazioni da e verso stalle di sosta, centri di raccolta, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico, riportando l’esito di tale visita nell’apposita sezione del documento di accompagnamento (Mod. IV). Fermo restando che non è consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino, la visita è necessaria anche per le movimentazioni provenienti da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non è prevista, invece, la visita veterinaria obbligatoria:

    1. in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino;
    2. in caso di movimentazioni di suini su tutto il territorio nazionale, a condizione che gli animali provengano da un’azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e per malattia di Aujezsky e che detta azienda sia situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino. In entrambi i casi, lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell’azienda dovrà essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.

    Qualora i suini siano diretti ad un macello, il responsabile dello stabilimento di macellazione, fermi restando gli obblighi di cui alla normativa riguardante la sicurezza alimentare nelle conclusioni richiamate, deve registrare in BDN (anche conferendo delega), entro sette giorni dalla macellazione per ciascuna partita di suidi macellati:

    In caso di movimentazioni in difformità a quanto stabilito all’Art. 6, e di mancato rispetto di quanto previsto dal resto dell’ordinanza, è prevista la sanzione da € 1.550 a € 9.300, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell’Art. 16 comma 1 del DLgs 22 maggio 1999, n. 196, fatte salve le restrizioni previste per la movimentazione dei suini nell’ambito di attuazione di eventuali misure di polizia veterinaria. I contenuti dell’OM entrati in vigore a far data dal 17 giugno mantengono validità fino al 31 dicembre 2010.

    Conclusione

    Risulta evidente, ad una prima lettura dell’ordinanza, come sia importante il rispetto dei tempi di registrazione e comunicazione dei dati e delle movimentazioni in BDN, a cui sono tenuti non solo i detentori/proprietari degli animali, ma anche il servizio veterinario di competenza, al fine di una efficace funzionalità del sistema anagrafico suino.

    Nei casi, invece, di irregolarità nelle movimentazioni dei suidi (assenza di visita veterinaria qualora obbligatoria), è utile ricordare che l’Art. 14, comma 1, del DLgs 22 maggio 1999, n. 196, riporta alcuni provvedimenti adottabili dall’autorità competente del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento, la quale può ordinare al responsabile della trasgressione, a seconda dei casi, di:

    1. terminare il viaggio o rinviare gli animali al luogo di partenza per il tragitto più diretto, purché tale misura non rischi di mettere a repentaglio la salute o il benessere degli animali;
    2. ospitare in luogo adeguato gli animali e fornire loro le cure necessarie in caso di interruzione del viaggio;
    3. far abbattere gli animali non visitati.

    Per quanto attiene i responsabili degli stabilimenti di macellazione, è bene precisare che, oltre agli obblighi derivanti loro dall’Allegato 1, paragrafo 4 dell’ordinanza, secondo le disposizioni del Reg. CE n. 853/04, All. II, sez. III, devono essi richiedere alle aziende di provenienza degli animali e ricevere — con 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo degli animali al macello o contestualmente agli stessi, qualora venga effettuata la visita sanitaria ante mortem in azienda dal veterinario ufficiale (possibilità prevista per i suini) — pertinenti informazioni in materia di sicurezza alimentare, divenute obbligatorie per la filiera suina dal gennaio 2008 e riguardanti in particolare:

    Nel nuovo contesto regolamentare del “pacchetto igiene”, infatti, gli allevatori, in qualità di operatori del settore alimentare primario (OSA), sono considerati attori fondamentali nel sistema di garanzia della sicurezza alimentare e, pertanto, sono tenuti ad applicare le norme di igiene rilevanti per le produzioni zootecniche e a conservare le registrazioni indicate nell’Allegato I – parte A del Reg. CE n. 852/04, in modo da fornire alle autorità competenti le informazioni relative alla sicurezza delle produzioni; tali informazioni, oggetto di registrazione, devono pervenire anche agli operatori della filiera alimentare che ricevono gli animali avviati alla macellazione.

    In assenza di indicazioni dal Ministero della Salute in merito alle modalità di trasmissione, ad esclusione di quelle inerenti il pollame, risultano utili le indicazioni comunitarie del Reg. CE n. 2076/05 (Art. 8), secondo cui le informazioni sulla catena alimentare possono essere garantite in forme diverse, compresa la trasmissione elettronica o una dichiarazione standardizzata firmata dal proprietario o integrativa allegata al mod. IV, allo scopo di mettere i responsabili dei macelli (OSA) nella condizione di ottemperare adeguatamente agli obblighi normativi che loro competono.

    Vincenzo De Rosa

    ASL 2 “Savonese”

    Bibliografia

    1. Vincenzo De Rosa (2006), “Recenti norme sanitarie per lo spostamento dei suidi”, Il Progresso Veterinario, n. 8/2006.
    2. OM 27-04-1983 (GU n. 118 del 02-05-1983).
    3. OM 02-12-1994 (GU n. 303 del 29-12-1994).
    4. DPR 30-04-1996, n. 317 (GU n. 138 del 14-06-1996).
    5. DPR 362/1996 (GU n. 160 del 10-07-1996).
    6. OM  06-02-1997 (GU n. 57 del 10-03-1997).
    7. DM 01-04-1997 (GU n. 103 del 06-05-1997).
    8. DLgs 22 maggio 1999, n. 196 (GU n. 146 del 24-06-1999).
    9. OM  05-08-1999 (GU n. 223 del 22-09-1999).
    10. Decisione 2000/428/CE (GUCE n. L 167 del 07-07-2000).
    11. Decisione 2001/618/CE (GUCE n. L 215 del 09-08-2001).
    12.  OM  26-07-2001 (GU n. 221 del 22-09-2001).
    13.  Decisione 2005/779/CE (GUCE n. L 293 del 09-11-2005).
    14.  OM 23-02-2006 (GU n. 91 del 19-04-2006).


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