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La pagina scientifica

Dopo il passaporto arriva la carta d'identità  per i bovini

di Piscopo A.

La "storia infinita" della carne bovina giunge al capolinea, cioè in macelleria o al punto vendita, con la "carta d’identità", esibita come mezzo di comunicazione aggiuntivo alla certificazione sanitaria dell’animale macellato, e disciplinata dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni. La "carta d’identità" rappresenta, pertanto, non un biglietto da visita, ma un tagliando di controllo, uno documento di presentazione contenente una serie di connotati anagrafici e identificativi che sottoscrivono la storia dell’animale dalla nascita alla morte, fino al consumatore finale.

Bisogna tenere distinta la tessera sanitaria (carta d’identità) del prodotto, con il concetto di salubrità dello stesso, garantito quest’ultimo dalla bollatura sanitaria della carne, fornita al momento della rassegna delle dimissioni dal mattatoio con condizione di liceità, fino al punto vendita, scortata dalla certificazione sanitaria prevista dal succitato regolamento: tradotto in altri termini, è l’etichettatura della carne, che significa tracciabilità o rintracciabilità del prodotto e/o dell’animale.

La "carta d’identità" è un complesso intreccio, nata, seguendo un percorso a ritroso, da una costola dell’anagrafe bovina, a sua volta è nata dalla crisi dell’emergenza della mucca pazza. Il tracciato Legislativo riguarda il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carne bovine, e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del Consiglio e il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1760/2000.

Regolamento 1760/2000. Identificazione e registrazione dei bovini

Tutti i bovini nati dopo il 31 dicembre 1997 vengono identificati mediante l’apposizione di un marchio auricolare su ciascun orecchio e riportano un unico codice che consente di identificare l’animale e l’azienda di origine. Ogni animale dovrà conservare i marchi auricolari per tutta la vita.

I dati identificativi sono registrati preventivamente presso l’azienda Usl, che rilascia il passaporto.

Caratteristiche del passaporto valido per l’Europa. Ogni animale (tramite il detentore), è libero, salvo gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi del passaporto e di documento di accompagnamento (modello 4 — dichiarazione di provenienza degli animali) e di rientrarvi e riuscirvi (es. animali nati in Italia, allevati in uno Stato membro, macellati in un altro Stato membro).

Mancata concessione del passaporto. Non possono ottenere il passaporto le aziende per cui il detentore non ha provveduto all’identificazione e alla registrazione degli animali.

Ritiro del passaporto. Il passaporto viene ritirato dall’autorità competente (servizi veterinari), in caso di decesso naturale dell’animale o per qualunque causa che ne condizioni la morte, per smarrimento o per furto di animali (abigeato), per macellazione d’urgenza o ordinaria.

Smarrimento. In caso di smarrimento, il detentore deve farne circostanziata denuncia all’autorità competente (servizi veterinari); lo stesso otterrà il duplicato ai fini della movimentazione animale.

Rinnovo. Il passaporto è valevole per tutta la vita dell’animale.

Etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carne bovine

L’art. 12 del Regolamento 1760/2000 stabilisce la definizione di "etichettatura": l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita.

Per "carni bovine" intendiamo: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91. In etichetta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

• numero o codice di riferimento;

• numero di approvazione del macello;

• numero di approvazione del laboratorio.

Dal 31 dicembre 2001 gli stati membri , il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l’indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.

Dall’1 gennaio 2002 nelle etichette vengono indicate le seguenti informazioni:

• lo stato membro o il paese terzo di nascita;

• gli stati membri o i paesi terzi in cui ha luogo l’ingrasso;

• lo stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

Per una visione più chiara di quanto appena detto, si riporta di seguito la "carta d’identità " del bovino e le relative informazioni indicate nell’etichetta.

Indicazioni obbligatorie

• Stato di nascita dell’animale

• Stato in cui è cresciuto

• Stato in cui è stato macellato

• Codice identificativo azienda

• Codice identificativo animale

Indicazioni facoltative

• Tecnica di allevamento

• Tipo di alimentazione adottata

• Categoria dell’animale ( vitello, vitellone, manzo)

• Peso

• Razza

Periodo Per… Razza virgolettato da mettere in riquadro.

Sulla carne va apposta una targhetta per quarto animale, contenente il codice identificativo dell’azienda e il codice identificativo dell’animale, che sono il corrispettivo dei marchi applicati al padiglione auricolare dell’animale e del passaporto.

Regolamento 1825/2000

Il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, riguarda le modalità di applicazione del regolamento 1760/ 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carne bovina.

Il citato regolamento fa riferimento al profilo commerciale, sulle vendite tra Stati membri, di carne bovina del sistema di etichettatura.

La rintracciabilità dell’origine del sistema di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine deve essere garantita attraverso un sistema di identificazione e di registrazione che procede a tappe verificabili (traccia) in qualsiasi momento dalla produzione alla vendita.

Il sistema obbligatorio di etichettatura deve garantire il nesso tra la contraddistinzione della carne e l’animale o gli animali. Percui dall’identificazione della carcassa, del quarto o dai pezzi di carne si deve risalire all’origine dell’animale o degli animali.

Per le carni macinate, dall’1 settembre 2000, si deve riportare in etichetta la data di macinatura, il numero di approvazione del macello in cui l’animale o gli animali sono stati macellati e lo Stato membro o il paese terzo dove è situato il macello. L’indicazione riportata nell’etichetta è uguale a "Macellato in …"; il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento dove è stata sezionata la carcassa o le carcasse e lo Stato membro o il paese terzo dove si trova il laboratorio. L’indicazione riportata nell’etichetta è uguale a "Sezionato in…".

Dall’1 settembre 2000 fino all’1 gennaio 2002 si deve riportare in etichetta lo Stato membro o il paese terzo di nascita, gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso e "l’origine" dello Stato membro o del paese terzo qualora lo stato membro decida di applicare un sistema nazionale di etichettatura che comprenda tali informazioni.

La nascita della "carta d’identità" della bistecca in realtà è la sponsorizzazione dell’etichettatura e della tracciabilità, già esistente con i succitati Regolamenti, che dopo l’effetto della crisi da bse, stabiliscono regole più trasparenti, nell’intento di rilanciare la fiducia del consumatore nei confronti del settore della carne bovina.

A sostegno delle regole sulla trasparenza della carne, le etichette dunque, che trascrivono con la tracciabilità dell’origine, la storia del prodotto. Quello che mancava all’assetto normativo in materia di identificazione e registrazione ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine era un sistema multatorio, che arriva con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2004 e che prevede disposizioni sanzionatorie a chi viola i regolamenti (CE) 1760 e 1825.

Decreto legislativo n. 58/2004.

Sanzioni relative all’identificazione e registrazione dei bovini

— Il detentore che non provvede all’identificazione dell’animale, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento 1760/2000 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 euro fino a 1500 euro, per ogni capo non regolarmente identificato.

— Chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali, senza preventiva autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1000 euro fino a euro per ogni capo.

Sanzioni relative alle cedole identificative dell’animale e del passaporto

— Il detentore degli animali, che non invia alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, entro 7 giorni dall’apposizione dei marchi auricolari, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 euro fino a 600 euro per ogni capo.

— Pari multa spetta al detentore che decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita e importazioni da paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di 7 giorni all’apposizione dei marchi auricolari a tale fine stabilite nel manuale operativo del 31 gennaio 2002.

— La reiterazione delle violazioni di cui sopra, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata e non è ammesso il pagamento in forma ridotta.

— Il detentore che sposti dall’azienda o immette nell’azienda un animale che non è accompagnato per la movimentazione dal passaporto è multato con la sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 300 euro e fino 1.800 euro per ogni capo.

— Il detentore o, nel caso di spostamento dell’animale per il mattatoio, il titolare/responsabile o gestore del mattatoio, non invia il passaporto all’autorità competente entro 7 giorni dalla data del decesso o dalla uccisione per macellazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 250 euro fino a 1.500 euro per ogni capo.

— La stessa sanzione si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l’animale in un paese terzo e che non invia il passaporto all’autorità competente del luogo dove è avvenuta l’esportazione.

— Il detentore degli animali che ometta di istituire il registro aziendale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 3.000 euro fino a 18.000 euro.

— Il detentore degli animali che non compila e aggiorna in ogni sua parte il registro aziendale è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 500 euro fino a 3.000 euro.

— Il detentore degli animali che non comunica all’autorità competente entro 7 giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall’azienda, compresa l’uscita per la macellazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 100 euro fino a 600 euro per ogni capo.

— Il detentore degli animali che ometta di completare il passaporto all’arrivo di ciascun animale nell’azienda e prima della sua partenza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 100 euro fino a 600 euro.

— Il detentore degli animali che ometta di notificare la morte dell’animale entro 7 giorni dal decesso alla banca dati è punibile con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 100 euro fino a 600 euro per ogni capo.

— Il detentore degli animali che ometta di presentare entro 2 giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale (passaporto) e dei marchi auricolari in suo possesso, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 600 euro fino a 3.500 euro.

Accertamento delle violazioni e sanatoria

L’autorità competente accerta le violazioni e, dopo avere fissato un periodo di tempo detta le condizioni in cui talune violazioni possono essere sanate. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità competente, per la regolarizzazione del termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate verranno estinte.

Sanzioni in materia di etichettatura

— L’operatore o l’organizzazione di cui ai Regolamenti 1760 /2000 e 1825 / 2000, che commercializza carni bovine, prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 2.000 euro fino a 12.000 euro.

— La stessa sanzione si applica all’operatore e all’organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, non rispondenti al vero.

— L’operatore o l’organizzazione, che commercializza carni bovine, utilizza indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 1.000 euro fino a 6.000 euro.

— è prevista la revoca dell’approvazione del disciplinare previsto dal Regolamento, qualora da parte dell’operatore o dell’organizzazione vi sia recidiva alla violazione, tale da compromettere l’affidabilità dell’operatore o dell’organizzazione stessa.

— L’operatore o l’organizzazione che non adottano un sistema idoneo atto a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l’animale o gli animali secondo quanto previsto dai Regolamenti 1760/2000 e 1825/2000, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 1.500 euro fino a 9.000 euro.

Sanzioni in materia di controlli

L’operatore o l’organizzazione, che nega agli esperti della Commissione delle Comunità europee, alle autorità competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall’autorità competente, ai sensi degli articoli specifici dei regolamenti 1760 e 1825, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 3.000 euro fino a 18.000 euro.

Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette

L’operatore o l’organizzazione, che commercializza carni bovine, utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell’articolo 16, del Regolamento 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 1.500 euro fino a 9.000 euro.

Conclusioni

Dopo i recenti allarmi alimentari si è avvertito il bisogno di tutelare ancora di più il consumatore, avvicinandolo al prodotto, con delle informazioni aggiuntive espresse in etichetta. I Regolamenti comunitari 1760/2000 e 1825/2000, a regime dal 1 gennaio 2002, rappresentano la "carta d’identità" del bovino, sulla quale sono registrati una serie di connotati che definiscono la vita dell’animale e permettono al consumatore di risalire all’origine della carne acquistata. Dalla fettina all’allevamento.

A dare man forte ai Regolamenti comunitari, il sistema sanzionatorio, previsto dal Decreto legislativo n. 58/2004, in vigore dal 16 marzo 2004, prevede una serie di multe verso chi viola le norme previste. Tale sistema coinvolge per intero il Regolamento 1760/2000 sull’identificazione e registrazione dei bovini e sull’etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carne bovine e il Regolamento 1825/2000 recante modalità di applicazione del Regolamento 1760/2000 sull’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

È chiaro che senza un sistema di identificazione e di registrazione della specie bovina, risulta impossibile immaginare un sistema di etichettatura che dia garanzie di origine e provenienza.

Con la "carta d’identità" cambia la filosofia del consumatore, che avrà sicuramente un approccio migliore con la carne. Potrà sapere immediatamente dove è nato l’animale, dove è cresciuto, il luogo in cui è stato macellato, il peso, la razza, la categoria, il tipo di alimentazione, ecc.

A norma dell’articolo 12 del Regolamento comunitario, per "carni bovine" si intende: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 2991 con i quali viene individuata dal punto di vista merceologico la carcassa di bovino, obbligatorio nei macelli a bollo Cee. L’utilizzo dei codici è finalizzato a garantire, ai produttori, uniformità di scambi commerciali tra i paesi dell’Unione Europea.

Si tratta in definitiva, di indicazioni di etichetta puramente commerciali, che vengono offerte al consumatore, mentre nessun indizio si riporta dal lato del profilo qualitativo della carne, o sulle modalità di conservazione.

Per "etichettatura", invece, si intende: l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita. Va ricordato che l’inapplicazione di tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta comporta una sanzione da 2.000 fino a 12.000 euro.

Il 2004 ha segnato un altro punto a favore dell’etichettatura obbligatoria per la commercializzazione delle uova. La normativa si basa sui metodi di allevamento degli animali. Le uova sono il primo prodotto di origine animale etichettato dove si indica il sistema di allevamento utilizzato, in applicazione della Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999. Manca invece ancora un sistema unitario di etichettatura per il pollame, i conigli e i suini.

Tuttavia vi sono categorie di consumatori del tutto indifferenti a questo nuovo sistema di etichettatura della carne. Mi riferisco ad esempio i vegetariani, le cui scelte personali sono assolutamente da rispettare, mentre pericolose sono allarmanti dichiarazioni come quelle rilasciate giorni fa in un convegno tenutosi a Roma lo scorso marzo, quando lo "zoccolo duro" della categoria (il comitato per l’abolizione di messaggi e spot pubblicitari dannosi per la salute fisica, mentale e morale delle persone), ha proposto di "scrivere sulle etichette o sulle confezioni di carne e di pesce, la stessa dicitura che viene riportata nei pacchetti di sigarette: ‘Può nuocere alla salute’.

L’assoluto dissenso ad una tale dichiarazione proviene da considerazioni differenti:

1. innanzitutto, come è possibile paragonare la carne ad un pacchetto di sigarette? Inoltre, se davvero nuocesse alla salute saremmo tenuti aprioristicamente a limitarne il consumo, con delle dichiarazioni ancora più pesanti al fine di tutelare la salute del consumatore;

2. la sigaretta utilizzata dal fumatore, è un prodotto di cui si serve a soddisfare un piacere fisico. Lo Stato che ne possiede il monopolio, legalizza la vendita e allo stesso tempo sponsorizza campagne promozionali, promosse dal Ministero della Salute contro il fumo, ne vieta l’uso negli uffici pubblici, poiché fa male anche ai fumatori passivi;

3. la carne, a differenza della sigaretta, è un alimento, forse l’alimento più gradito al consumatore, con consumi pro capite anno a persona di 90 kg di cui 23/33 bovine, 18 avicunicole, 38 suine compresi i salumi, 2 equine. Solo nel 2003 sono stati consumati 400.000 mila tonnellate di carne bovina. La carne viene utilizzata per l’accrescimento e lo sviluppo nel bambino, il fabbisogno di elementi nutritivi nella gestante, il sostentamento nell’anziano, e nell’uomo in genere come componente nutritivo giornaliero essenziale della dieta. A questo proposito Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sponsorizza campagne promozionali a favore della carne bovina, che hanno come obiettivo quello di avvicinare il consumatore al prodotto "carne", attraverso un mezzo di comunicazione aggiuntivo;

4. dal lato sanitario, poiché la "carne" è un’alimento essenziale e di prim’ordine, subisce una serie di controlli preventivi prima di essere commercializzata, superiore a qualsiasi altro prodotto. La bollatura sanitaria, che consegna la carne stessa al libero consumo, affiancata dalla certificazione sanitaria dell’animale macellato, è la garanzia che viene offerta al consumatore che la carne che mangia è salubre. La carne bollata viene licenziata dal macello con condizione di liceità. L’espressione lessicale "bollatura" indica l’atto e l’operazione di bollare la carne macellata, a garanzia igienica della sua qualità superiore e provenienza e di libero consumo.

I vegetariani sono liberissimi di non mangiare carne, nessuno lo può obiettare, ma ciò non li autorizza ad affermare simili frasi; in fondo, le stesse cose si possono dire delle verdure che, senza adeguati controlli, possono costituire un attentato alla salute.

Dott. Alfonso Piscopo

Veterinario dirigente 1° Livello

Dipendente AUSL

Riferimenti normativi

Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58. Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti comunitari (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Regolamento recante modalità per la identificazione e registrazione dei bovini. Testo in vigore dal 21-2-2001.

Decreto 31 gennaio 2002. Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina. (GU n. 72 del 26-3-2002).

Alfonso Piscopo, Un passaporto per l’Europa, in "Eurocarni" n. 12, dicembre 2000.

Alfonso Piscopo, La bollatura delle carni e la certificazione sanitaria, in "Eurocarni" n. 4, aprile 2002.



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