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Storia e cultura

“Non siano molestati li bestiami”

of Gaddini A.


Lo Stato della Chiesa, dal 1815 denominato Stato Pontificio, aveva necessità di approvvigionarsi di grandi quantità di alimenti, destinati alla città di Roma, per la popolazione, che nel ’700 era di circa 150.000 abitanti, ma soprattutto per la corte pontificia, i cardinali, monsignori e nobili in gran numero, oltre che per i numerosi stranieri accreditati presso la Santa Sede.

Era anche prevista la distribuzione di derrate ai detenuti, con una razione di carne di una libbra (339 g) a testa al giorno che, in particolari circostanze, era data anche alle persone indigenti.


L’Annona e la Grascia

Per gestire questi approvvigionamenti esistevano due uffici, presieduti da un prelato: l’Annona, che si occupava in modo prevalente dei cereali, e la Grascia, che gestiva le carni e gli altri prodotti di macelleria. Entrambe le istituzioni facevano riferimento alla Reverenda Camera Apostolica, organo finanziario dell’amministrazione pontificia, guidato da un cardinale, il camerlengo. Fin dal Medioevo, la Camera era l’istituzione che si occupava degli approvvigionamenti alimentari della città e del contado, con particolare attenzione alle carni, riscuotendo anche i dazi e le imposte di consumo sulle merci in ingresso.

Per garantire le derrate per la capitale, l’amministrazione dell’Annona teneva sotto stretto controllo la produzione e il commercio dei cereali, mentre la Grascia metteva in atto la precettazione. Questa consisteva nella selezione sui pascoli dei capi obbligatoriamente destinati al consumo cittadino nel territorio pontificio, che comprendeva fino a metà dell’800 quasi tutto il Lazio, l’Umbria, le Marche, la Romagna e l’Emilia orientale. Il bestiame precettato durante il viaggio era esentato dai dazi di passaggio e godeva dell’obbligo di assistenza e foraggiamento.

Tuttavia, nei periodi di penuria dei pascoli per insufficienti precipitazioni, come quello tra il 1750 e il 1770, la precettazione colpiva solo i piccoli allevatori, dato che i più grandi riuscivano a corrompere i funzionari addetti alla scelta del bestiame, per sottrarre capi alla requisizione. Inoltre, la penuria di carne spingeva i macellai a cercare di procurarsi capi al di fuori del Foro Boario — l’unico canale ammesso per la compravendita —, e a tentare di contrattare prezzi inferiori a quelli ufficiali, fissati dai bandi della Camera apostolica.


Campo Vaccino

Fino ai primi decenni dell’800 il mercato del bestiame a Roma si svolgeva nel Campo Vaccino, che coincide con l’attuale Foro Romano. Quando, in epoca napoleonica e poi sotto papa Pio VII, si decise di avviare scavi archeologici nel sito, il Foro Boario fu trasferito fuori porta del Popolo. Fino al 1825, quando fu costruito il macello comunale a piazza del Popolo, di fronte al Foro Boario (si veda Gaddini A., Il Macello di Piazza del Popolo a Roma), le macellazioni a Roma avvenivano in strada, davanti alle botteghe che vendevano le carni, e consistevano in una sorta di spettacolo di destrezza e di ardimento da parte del macellaio. Per consegnare gli animali vivi alle macellerie e al mercato, si formavano delle mandrie, dette “capate”, ossia “scelte”, che transitavano per le vie della città. Diversi bandi ed editti del camerlengo, emanati tra il 1600 e il 1800, espressero la preoccupazione che gli approvvigionamenti di carni della città di Roma potessero essere insufficienti, per fenomeni speculativi, e per le vessazioni subite dai “poveri forastieri”, proprietari o conduttori degli animali, al passaggio nella città o durante la contrattazione nel Foro Boario.


I bandi di inizio ‘600

Il 3 febbraio 1612 il cardinale camerlengo Pietro Aldobrandini, sotto il regno di papa Paolo V (Camillo Borghese), emise un bando che vietava tassativamente di svolgere il commercio del bestiame al di fuori del Campo Vaccino e in particolare proibiva ai macellai di andare incontro ai conduttori delle mandrie e delle greggi, per anticipare la contrattazione. Era anche proibita la compravendita di bestiame prima del giovedì, per il bestiame da macello, e del venerdì, per il bestiame da vita, e prima che la Camera apostolica avesse fissato il prezzo.

Per i buoi da lavoro la compravendita era libera, ma se gli animali dichiarati da lavoro erano in realtà immessi alla macellazione, la norma si considerava violata. I capretti dovevano invece essere venduti presso la piazza della Dogana, l’attuale Piazza di Pietra. Chi violava la norma, perdeva le bestie ed era condannato alla pena pecuniaria di 500 scudi e, se il trasgressore era un macellaio, anche a tre tratti di corda, consistenti nel legare con una corda i polsi del colpevole dietro la schiena e poi nell’issare il corpo per mezzo di una carrucola, il tutto in pubblico.

All’epoca, con uno scudo si acquistavano grosso modo 40 kg di grano, tenendo conto delle variazioni nel tempo del valore della moneta e del fatto che il prezzo era calcolato a rubbio, ossia per un volume di circa 2,94 ettolitri.

Il bando del 1612 proibiva inoltre a “Hosti, Tavernari, o Bettolieri” di detenere o vendere presso i loro esercizi del lombetto di porco, sotto pena di tre tratti di corda e 25 scudi. Era specificato poi che “li Macellari, Norcini e Salcicciari & altri che tengono carne di qualsivoglia sorte per rivendere, non le possano tener nascoste, ma le debbano tenere, e mettere in mostra per venderle à chi le vorrà comprare” e non debbano “forzare li compratori à comprare a voglia loro d’una forte per haver dell’altra ne a pagar piu del prezzo convenuto”. Il prezzo, indicato in appositi bandi, doveva essere affisso nelle botteghe. Infine, si ricordava ai “Governatori & Offitiali” di favorire quelli che portano la grascia a Roma, e di ordinare ai gabellieri e portinari “che non gl’usino rigore, e straniezze, né li faccino trattenere per viaggio, ma più tosto gl’allettino a ritornare altre volte”, minacciando in caso contrario pene, anche corporali.

Il 30 gennaio 1615, lo stesso Aldobrandini emise un nuovo bando con lo stesso titolo del precedente, che lamentava che “non ostante li Bandi pubblicati (…) molti hanno contravenuti in essi”, e confermava il divieto di andare incontro ai conduttori del bestiame per anticipare la contrattazione e di attuare pratiche commerciali al di fuori dei tempi e luoghi stabiliti.

Oltre a confermare il divieto di detenere il lombetto di porco e di “nascondere” le carni, si proibiva di esportare da Roma o dallo Stato della Chiesa qualunque quantità di “carni salate, Salciccie, Salciccioti, e qualsivoglia sorti di salumi, casci, provature, candele di sego, segho, assogna” e altri grassi animali, sotto pena di perdita delle merci, di 200 scudi ed altre pene arbitrarie. Il divieto di esportazione si estendeva a suole, corami, pelle di capretti o pelli da scarpe e materiali analoghi.

Il bando del 13 gennaio 1620, dello stesso camerlengo Pietro Aldobrandini, oltre a confermare i bandi precedenti, istituiva il divieto di macellare in proprio agnelli e capretti senza licenza scritta della Camera apostolica, stabilendo che andassero conservati e macellati a Pasqua. Inoltre, proibiva di fare il sapone con grasso suino anziché con i residui dell’olio, e proibiva ai macellai di vendere grasso suino ai saponari.

I successivi bandi, del 10 gennaio 1624, del 29 gennaio 1626, del 29 gennaio 1628 e del 10 gennaio 1632, firmati dal nuovo camerlengo, Ippolito Aldobrandini, nipote del precedente, regnante papa  Urbano VIII (Maffeo Barberini), confermavano le stesse proibizioni dei precedenti, aggiungendo che i macellai e rivenditori “debbano portare ogni sorte di rispetto alli nostri offitiali, & Straordinarij di Campidoglio” e che non “ardischino in modo alcuno strapazzare, bravare ne ingiuriare, ne anco con parole in gergo tra loro, sotto pena di tre tratti di corda, la frusta, & la berlina et altre pene ad arbitrio nostro”, suggerendo che, non soltanto i bandi precedenti non erano applicati, ma le stesse autorità incaricate di farli rispettare erano insultate o aggredite.


“Sforzati a pagare passi, ponti, et altre Gabelle”

Il 13 luglio 1656 il camerlengo Antonio Barberini emise un bando nel quale lamentava che quelli che conducevano bestiame a Roma erano “sforzati a pagare passi, ponti, et altre Gabelle”, nonostante godessero delle esenzioni garantite a chi consegnava alla Grascia di Roma. Chi li avesse comunque sottoposti a pedaggi o gabelle, doveva essere condannato alla pena pecuniaria di 500 scudi, da dividersi metà alla Camera Apostolica e un quarto ciascuno all’accusatore e all’esecutore, e a tre tratti di corda, applicati in pubblico. Era inoltre vietato agli abitanti dei luoghi intorno a Roma, entro un raggio di 20 miglia, di trattenere gli animali di passaggio e diretti alla città, anche in caso di bisogno, sotto pena della perdita degli animali, della sanzione di cento scudi, e di tre tratti di corda. Una volta arrivati gli animali in Campo Vaccino, il bando ordinava ai macellai che li acquistavano di rispettare i patti e gli impegni presi con i venditori, prevedendo, in caso contrario, il risarcimento di danni, spese e interesse, secondo quanto dichiarato sotto giuramento dai danneggiati, oltre a tre tratti di corda.


“Molestie ed insolenze”

Alla metà del ’700 sembra invece che il problema fossero soprattutto le “molestie ed insolenze” da parte di teppisti che mettevano in fuga i bovini con urla o aizzandogli contro i cani, per divertimento, ma anche con lo scopo di recuperarli ed estorcere ai proprietari somme di denaro come mancia. In risposta a questa situazione, il camerlengo Silvio Valenti emise un “Editto da osservarsi in vantaggio della Grascia di Roma, acciò non siano molestati li Bestiami, che si conducono in Campo Vaccino, né siano maltrattati li Padroni, e conduttori di essi”.

Il documento, datato 24 agosto 1751, sotto il regno di papa Benedetto XIV (Prospero Lambertini), era firmato dal camerlengo e da Saverio Canale, presidente delle Dogane e della Grascia.

L’editto prevedeva, per chi molestava i bovini al passaggio, l’applicazione di tre tratti di corda e la pena pecuniaria di 50 scudi e, oltre a vietare severa-mente le molestie agli animali, puniva anche i compratori di bestiame che nel Campo Vaccino “strapazzavano” i proprietari o i conduttori, non osservando il prezzo concordato, valendosi di sotterfugi, pretesti e minacce, e prelevavano il bestiame senza averlo interamente pagato.

Nel documento si sottolinea la necessità di convincere i proprietari a tornare a Roma per vendere il proprio bestiame, facendo capire che le pratiche commerciali disoneste e i maltrattamenti subiti avessero spinto allevatori e conduttori a rifiutarsi di vendere i propri animali nella città, scegliendo invece altre destinazioni,

Quindi, alla base dell’editto, più che la preoccupazione di porre fine a soprusi e prepotenze, c’era il problema di autoapprovvigionamento della fascia sociale superiore della comunità cittadina di Roma, che consumava in modo prevalente la carne. Anche per chi usava pratiche commerciali scorrette erano previsti tre tratti di corda, più cinquanta scudi di pena pecuniaria e il risarcimento di tutti i danni materiali patiti dai venditori, più spese ed interessi.

Contro gli “inobedienti e trasgressori” si poteva procedere anche per Inquisizione ed era sufficiente la parola di un solo testimone, purché degno di fede. Lo stesso camerlengo Valenti, il 26 settembre 1754, con un nuovo editto vietava di “insultare le Bestie, che passano, per l’inumano talento di divertirsi con pena altrui, né contro quelle attizzare, o lasciar Cani da presa, o da lasso”. La pena per i contravventori era di 100 scudi, oltre al risarcimento dei danni.

D’altra parte il bando proibiva anche di introdurre in città “Bestie feroci, e selvatiche oltre l’usato” senza la licenza del Monsignore presidente della Grascia ed anche in questo caso obbligava ad introdurle dalla porta cittadina più prossima al Campo Vaccino.

La pena per la trasgressione di questo divieto era la perdita degli animali ed il risarcimento dei danni. Inoltre, quando gli animali erano portati dalle rimesse al macello, andavano condotti ben legati, e senza creare rumore o destare spavento nei passanti, sotto la pena di cento scudi per i padroni, e di tre tratti di corda per i garzoni.

Quest’ultima sanzione ricorda quanto raccontato in un articolo precedente (Gaddini A., La corrida a Roma), a proposito delle mandrie che entravano da porta del Popolo, per essere avviate ai macelli, a stento controllate da mandriani (“butteri”) a cavallo, che creavano scompiglio e pericoli tra i passanti. Il problema, evidentemente, non venne risolto con gli editti del ’700, così il 17 luglio 1817 una “Notificazione” limitava l’introduzione dei bovini nel mercato di Campo Vaccino al venerdì mattina, e stabiliva che chi volesse introdurre bestiame doveva espletare le formalità doganali nello stesso Campo Vaccino non più tardi del mezzogiorno di giovedì.


Conclusioni

Il contenzioso tra venditori e compratori di bestiame non fu risolto con la riorganizzazione delle macellazioni, creata dall’apertura del nuovo macello nel 1825, e anche la progettazione del macello di Testaccio, aperto nel 1891, vide accese discussioni sull’organizzazione degli spazi interni, tra piccoli e grandi allevatori, commercianti e macellatori (si veda Gaddini A., Il Mattatoio di Testaccio a Roma).

Andrea Gaddini


Ringraziamenti

L’autore ringrazia la Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura di Roma e la Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza per il prezioso aiuto fornito.


Bibliografia

  • Aldobrandini I. (1624), Bando, & ordini da osseruarsi per il buon gouerno della Grascia di Roma, In Roma: nella stamperia della reuerenda Camera Apostolica.
  • Aldobrandini I. (1626), Bando et ordini da osseruarsi per il buon gouerno della Grascia di Roma, In Roma: nella stamperia della reuerenda Camera Apostolica.
  • Aldobrandini I. (1628), Bando et ordini da osseruarsi per il buon gouerno della Grascia di Roma, In Roma: nella stamperia della reu, Camera Apostolica.
  • Aldobrandini I. (1632), Bando et ordini da osseruarsi per il buon gouerno della grascia di Roma, In Roma: nella stamperia della reu, Camera Apostolica.
  • Aldobrandini P. (1612), Bando, & ordini da osseruarsi per il buon gouerno della Grascia di Roma, Pietro del tit. de’ SS. Gio. & Paolo, prete cardinale Aldobrandino della santa romana chiesa camerlengo, Stamperia della reu, Camera Apostolica, Roma.
  • Aldobrandini P. (1615), Bando, & ordini da osseruarsi per il buon gouerno della Grascia di Roma. Pietro del titolo di Santa Maria in Trasteuere prete cardinale Aldobrandino, della S.R.C. camerlengo, In Roma: appresso gli Stampatori Camerali.
  • Aldobrandini P. (1620), Bando sopra la confirmatione, & renouatione di tutti, & singoli bandi dalli presidenti della Grascia altre volte publicati, con la riuocatione di tutte le licenze, & prohibitione che non si possano abbachiare agnelli bianchi, & che li saponari non possano comprar vnto per far sapone.
  • Barberini A. (1656), Bando in seruitio di quelli, che conducono la grascia, & animali à Roma, Diotallevi stamp. publico, Viterbo.
  • D’Amelia Marina (1975), La crisi dell’egemonia urbana: approvvigionamenti e consumo della carne a Roma nel XVIII secolo, Mélanges de l’école française de Rome, Moyen-Age, Temps modernes, 495-534 pp.
  • Gaddini A. (2018), La corrida a Roma, in Eurocarni n. 2, 122-128 pp.
  • Gaddini A. (2024), Il Macello di Piazza del Popolo a Roma, in Eurocarni n. 2, 112-119 pp.
  • Gaddini A. (2024), Il Mattatoio di Testaccio a Roma, in Eurocarni n. 11, 164-171 pp.
  • Revel J. (1972), Le grain de Rome et la crise de l’Annone dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Mélanges de l’école française de Rome, 84-1: 201-281.
  • Rodocanachi E.P. (1901), Les institutions communales de Rome sous la papauté, A. Picard et fils éd., Paris.
  • Stato Pontificio (1817), Notificazione: Siccome non ostante le provvidenze prese nella introduzione del Bestiame Vaccino, Vincenzo Poggioli Stampatore Camerale, Roma.
  • Thomas A.J.B. (1823), Un an à Rome et dans ses environs, Imprimerie de Firmin Didot, Paris.
  • Valenti S. (1751), Editto da osservarsi in vantaggio della Grascia di Roma, acciò non siano molestati li Bestiami, che si conducono in Campo Vaccino, né siano maltrattati li Padroni, e conduttori di essi, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica. 
  • Valenti S. (1754), Per sicurezza del Publico, e di coloro, che portano per la Grascia di Roma Bestie Vaccine, & ordine per condurle ai Macelli, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma.


In foto: Herman van Swanevelt, Veduta del Campo Vaccino a Roma, c. 1631 (fonte: www.meisterdrucke.it).



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