it en
Risultati
Attualità 

La maxi regolamentazione del Decreto liberalizzazioni

di Corona S.

Il termine “Decreto liberalizzazioni” rievoca soprattutto categorie come quelle dei notai, dei tassisti o le parafarmacie, ma non è a tutti chiaro che l’articolo 62 della Legge 27/2012 introduce obblighi e divieti per tutti gli operatori del settore agroalimentare. Eppure, queste norme — gli articoli interessati vanno dal 62 al 65 — sono destinate a modificare profondamente le relazioni economiche tra operatori del primario, della trasformazione e della commercializzazione. Le finalità che hanno ispirato il Governo sono certamente nobili: lo scopo è quello di riequilibrare i rapporti tra operatori della filiera alimentare, sino al consumatore. Di fatto, l’intento è soprattutto quello di limitare ciò che viene comunemente definito — e non sempre a torto — lo strapotere della Grande Distribuzione Organizzata. Nelle contrattazioni commerciali tra le multinazionali o i grandi gruppi della distribuzione e le piccole imprese, infatti, il differente peso contrattuale si fa sentire e ha conseguenze in termini operativi ed economici anche pesanti.

In più di un’occasione abbiamo avuto modo di sostenere che la GDO, per le regole che impone nella contrattazione con le piccole aziende, è in grado di condizionare fortemente la politica gestionale dell’impresa e in alcuni casi anche di decretarne la vita o la morte. Questo articolo di legge ha l’ambizioso obiettivo di porre fine a tutte quelle pratiche scorrette e dannose di cui le imprese più piccole del settore agroalimentare negli ultimi decenni sono state vittime.
Il problema è che i divieti e gli obblighi vengono introdotti per tutti gli operatori del settore, senza distinzioni di sorta, rischiando di creare problemi per chi opera, senza, di contro, garantire che le frequenti pratiche sleali di alcuni soggetti possano effettivamente sparire con il decreto da un giorno all’altro.

La prima regola introdotta è quella del contratto scritto. Pertanto, dal 24 ottobre prossimo, momento in cui la legge diventerà operativa, tutti i contratti dovranno essere stipulati in forma scritta e indicare — a pena di nullità — la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, oltre al prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. A prima lettura non dovrebbero sorgere problemi. Chi infatti oggi non invia una e-mail o un fax per effettuare un ordine?
Sembra non ci sia alcuna novità, ma forse non è così semplice. Casi come la tentata vendita o le richieste dell’ultimo momento per telefono non dovrebbero più essere tollerate in nessun contesto, nemmeno in quello più informale tra operatori che godono di un rapporto di fiducia reciproca.
A questo proposito, alcune indiscrezioni relative ai criteri di attuazione della norma, che a brevissimo dovrebbero essere licenziati dal Mipaaf e dal MSE, supportano l’ipotesi che verranno ammessi contratti quadro o altre forme contrattuali ampie, che comprendano degli accordi commerciali per la cessione di merci in un certo lasso di tempo. Si cerca, in questo modo, di migliorare il dettato della norma rendendola più facilmente applicabile nella quotidianità.
In ogni caso, i contratti dovranno essere adeguati a principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità, ma soprattutto reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti.

Tra le pratiche vietate, per esempio, vi sarà quella di imporre direttamente o indirettamente condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o extracontrattuali retroattive oppure applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti. Sarà altresì vietato conseguire indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali e molto altro ancora, anche non specificamente previsto. Una serie di pratiche considerate sleali che sino ad oggi sono state la regola in numerosi contesti commerciali dal 24 ottobre prossimo dovrà cessare. O almeno così si vorrebbe.

Ma ciò che più ha acceso il dibattito attorno a questo decreto è la questione relativa ai tempi di pagamento. I pagamenti delle forniture, perciò, dovranno obbligatoriamente avere luogo entro 30 giorni per i cibi deteriorabili e 60 giorni per tutte le altre merci, laddove per deteriorabile si intende tutto ciò che ha un termine di scadenza non superiore a 60 giorni e alcune altre tipologie di prodotto come il latte o alcuni cibi a base di carne.
A questo proposito, l’obiettivo del Governo è molto chiaro: si intende far remunerare gli operatori del settore primario in tempi certi e celeri. Stando così le cose, però, chi lavora nell’ambito della trasformazione, trovandosi al centro della catena alimentare dovrà applicare la norma sia in fase di acquisto della materia prima sia in fase di vendita del prodotto finito. Pertanto, se acquista un prodotto deteriorabile che poi trasformerà in non deteriorabile, si troverà a dover obbligatoriamente pagare i propri fornitori entro 30 giorni, ma a ricevere compensi dai propri clienti non prima di 60 giorni.
Se poi si tiene conto che ci sono tempi di lavorazione e stoccaggio del prodotto e che il termine scatta l’ultimo giorno del mese in cui la fattura viene emessa è evidente che gli imprenditori della trasformazione potrebbero trovarsi a sopportare interamente il carico finanziario della produzione senza poter suddividere il rischio con altri componenti della filiera.

Sino ad oggi, infatti, la libertà di contrattazione tra imprese ha sempre permesso di condividere anche gli oneri dovuti ai tempi di incasso dei crediti. Ma da ottobre in poi tutto questo non sarà possibile, perché vietato dalla legge. I ritardi sui pagamenti, inoltre, verranno fatti salatamente pagare con l’applicazione automatica degli interessi legali, che decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato dalla norma. Su questa, come sulle altre regole le cui sanzioni arrivano nei casi più gravi anche a 500.000 Ä, vigilerà l’Autorità Garante per la Concorrenza con il supporto della Guardia di Finanza.

Insomma, questo decreto, pur licenziato con le migliori e condivisibili intenzioni, pone regole che fanno pensare più ad una maxi regolamentazione, che ad una liberalizzazione nel reale senso del termine. Mai come oggi la libertà contrattuale delle imprese è stata limitata dalla legge. Il dubbio che certe azioni commerciali scorrette possano essere effettivamente arginate è forte.

Tuttavia, vi è un dato di fatto: gli adempimenti burocratici a carico delle imprese si moltiplicheranno, rendendo farraginosi anche rapporti che per loro natura dovrebbero essere celeri e snelli. Si vengono evidenziando, poi, una serie di interrogativi per i quali si attende risposta da parte ministeriale. Ad esempio, ci si chiede se sia totalmente infondata l’ipotesi che le multinazionali estere possano chiedere ai propri fornitori l’applicazione della normativa straniera a loro più favorevole. Non si vorrebbe infatti assistere al paradosso di una concorrenza ancora più spietata tra gli attori della distribuzione, dove i gruppi esteri, che lavorano in Italia, possano godere della possibilità di operare con maggiore elasticità rispetto alla distribuzione nazionale.

Viene spontanea una riflessione: i tempi di pagamento a 30 e a 60 giorni sono imposti in tutti i rapporti commerciali con la sola esclusione del consumatore finale. Ma gli enti pubblici come vanno considerati? Non sono imprese e non sono nemmeno consumatore finale, ma sono comunque l’ultimo anello della catena alimentare. Si può essere certi che soggetti come ASL, Esercito Italiano, mense scolastiche e ospedaliere (solo per citarne alcuni) pagheranno a 30 giorni? Il dubbio in merito davvero è forte. In questo caso, gli operatori della trasformazione pagherebbero i fornitori a 30 o 60 giorni come imposto dalla norma, mentre si vedranno accreditare le proprie competenze ad un anno dalla prestazione, come succede oggi. Di questo le banche ringrazieranno il Governo, in quanto avranno un’ulteriore possibilità di intervento, erodendo i già modesti margini delle imprese.
I contratti in forma scritta comporteranno un forte appesantimento gestionale per le imprese più piccole. Non si pensi solo alle grandi industrie, ma anche al piccolo negozio sotto casa, alla macelleria di quartiere o alle microimprese dei comuni dell’interno, che ancora rappresentano una parte importante del tessuto produttivo nazionale.

Queste realtà da domani potrebbero avere un problema in più di cui occuparsi. Per le imprese più grandi, invece, definire i contenuti di un contratto un anno per l’altro, in un momento in cui il mercato richiede massima flessibilità e dinamismo, potrebbe essere un handicap vero e proprio. Pur condividendo lo spirito del Governo in molti temono che i costi di questa riforma siano superiori ai benefici. Comunque, gli effetti di questa norma si vedranno solo con il tempo. Dare un giudizio ora è quantomeno prematuro. Staremo a vedere.


Sebastiano Corona



Attiva l'abbonamento

Per abbonarti a una nostra Rivista o acquistare la copia di un Annuario