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Legislazione

Anisakis, consumatori più informati

Il Ministero della Salute, con il Decreto 17 luglio 2013 “Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce”, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha fornito indicazioni sulle informazioni obbligatorie che i punti vendita di prodotti ittici devono rendere disponibili ai consumatori, al fine di prevenire i rischi collegati al consumo di prodotti ittici crudi o poco cotti con la possibile presenza di larve di Anisakidi. Il decreto stabilisce che nei punti vendita sia esposto un cartello in posizione ben visibile riportante le seguenti indicazioni: “Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi: in caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto, il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a –18°C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle”. In caso di assenza del cartello, o in presenza di cartelli riportanti informazioni diverse da quelle stabilite, sono previste, per l’impresa, sanzioni amministrative pecuniarie sino a 3.500 euro.

Testo del decreto

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 187: «Decreto 17 luglio 2013 “Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce”, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.

Il Ministro della Salute

visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l’igiene dei prodotti alimentari;
visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche sull’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
visto il Regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e in particolare l’art. 44 recante disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati;
visto il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 e in particolare l’art. 8, comma 4 che dispone che “l’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell’art. 44 del Regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con Decreto del Ministro della Salute, sentito il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego”;
visto il parere dell’Autorità eu­ropea per la Sicurezza alimentare (EFSA) dell’11 marzo 2010, con­cernente la valutazione del rischio dei parassiti nei prodotti della pesca;
acquisito il parere favorevole dell’Istituto superiore di Sanità, di cui alla nota prot. n. 44413 del 6 dicembre 2012;
vista la notifica alla Commissione europea n. 2013/0010/I effettuata, ai sensi della Direttiva del Par­lamento europeo e del Consi­glio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, con nota del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, del­la sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute n. 7379 del 12-12-2012;
vista la comunicazione della Commissione europea prot. n. C (2013) 1585 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto la menzionata notifica n. 2013/0010/I, il parere circostanziato emesso ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE e la formulazione di osservazioni ai sensi dell’art. 8 paragrafo 2 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE;
sentito il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali il 28 dicembre 2012;

decreta:

Articolo 1 – Campo di applicazione
Il presente decreto reca le informazioni minime relative alle corrette condizioni di impiego che devono essere riportate dal cartello apposto nei luoghi in cui sono offerti in vendita, al consumatore finale, pesce e cefalopodi freschi, nonché pesci d’acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta.
In conformità al Regolamento (CE) 853/2004, le disposizioni di cui all’art. 2 del presente decreto non si applicano ai prodotti decongelati di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, punto 3, lettera b) del medesimo regolamento.

Articolo 2 – Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi

L’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche d’acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento (CE) 1169/2011, deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all’allegato 1.
Il cartello di cui al comma 1 è apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili e in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Eventuali altre indicazioni presenti sul cartello devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori alle informazioni di cui al comma 1.

Articolo 3 – Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2013


Il Ministro
Beatrice Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2013, Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 11, foglio n. 203».



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