Eurocarni nr. 8, 2010

Etichettatura degli imballaggi dei prodotti alimentari

L’etichettatura degli imballaggi globali interessa molti operatori ed assume dunque un’importanza rilevante, consentendo la trasparenza nelle transazioni commerciali e la rintracciabilità degli alimenti

Rubrica: Legislazione

Articolo di Cappelli M.

(Articolo di pagina 13)

Introduzione

Il problema dell’etichettatura degli imballaggi che contengono più confezioni non è spesso affrontato con la dovuta attenzione. Da ciò possono risultare carenze rilevanti anche da un punto di vista sanzionatorio. Il problema riguarda:

  • i produttori o confezionatori di tutte le tipologie alimentari, che devono apporre la corretta etichettatura per garantire la rintracciabilità degli alimenti e per fornire informazioni corrette e trasparenti ai propri clienti;
  • i grossisti e i dettaglianti, che devono poter valutare la correttezza dei propri acquisti mediante l’esame dell’etichettatura apposta dai produttori o confezionatori per essere a loro volta in grado di fornire le corrette informazioni agli acquirenti a valle mantenendo la rintracciabilità;
  • i consumatori finali, ultimi soggetti della filiera alimentare;
  • gli organi di controllo ufficiale, che vigilano sul rispetto della normativa in materia alimentare.

A proposito di rintracciabilità si ricordi che l’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 obbliga gli operatori del settore alimentare a individuare in ogni fase i propri fornitori e i propri clienti, fatta esclusione per la vendita al dettaglio.

 

Definizioni

Sono opportune innanzitutto alcune definizioni, allo scopo di chiarire il significato del termine “imballaggio”. Per “prodotto alimentare preconfezionato”, secondo l’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 109/1992, si intende “l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”. Qui dunque l’imballaggio è semplicemente qualunque materiale costituente la confezione. Per “imballaggio”, secondo l’art. 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, si intende “il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore”. In questa seconda definizione troviamo dunque il significato che ci interessa ai fini della presente trattazione: significato che coincide con quello di “imballaggio globale”, presente nello stesso DLgs 109/1992 come si vedrà più avanti, e che sta a rappresentare quel contenitore in cui vengono inserite più confezioni singole.

 

Etichettatura dell’imballaggio globale

Occorre distinguere due casi.

il primo caso riguarda gli imballaggi che contengono confezioni che non riportano singolarmente l’etichettatura prevista dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 109/1992. Dato che il contenuto non è vendibile al dettaglio, non essendo etichettato, tali imballaggi sono destinati agli utilizzatori (ristoranti, laboratori, ecc…) al pari di quelli che contengono prodotti sfusi, avendo le confezioni l’utilità di garantire l’igienicità e migliorare la conservazione dei singoli pezzi oltre che di facilitarne la movimentazione; si ritiene pertanto che debbano riportare le indicazioni di cui all’art. 16, comma 7, che rimanda all’art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h) del DLgs n. 109/1992:

  • denominazione di vendita;
  • elenco degli ingredienti;
  • nome o marchio e sede del fabbricante, confezionatore o venditore comunitario;
  • lotto di appartenenza del prodotto.

   In alternativa, queste indicazioni possono essere riportate su un documento commerciale che accompagna il prodotto, unito ad esso o inviato precedentemente o contemporaneamente alla consegna;

il secondo caso riguarda invece gli imballaggi contenenti confezioni che riportano singolarmente le indicazioni di cui al citato art. 3 e destinate alla presentazione per la vendita al consumatore. L’utilità di tali imballaggi è di consentire l’immagazzinamento, il trasporto e la protezione di confezioni di piccole dimensioni nelle fasi precedenti la vendita al consumatore. Sono costituiti generalmente di cartone o di materiale plastico e vengono di solito rimossi dal rivenditore all’atto dell’esposizione al pubblico delle singole confezioni. L’art. 14, comma 7 bis, del DLgs n. 109/1992 stabilisce che “gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all’Articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve”. In questa norma, come si vede, è considerato il significato di “imballaggio” che interessa questo scritto.

Pertanto l’imballaggio globale, se è aperto o trasparente (consentendo di verificare le confezioni contenute e la loro etichettatura completa), può non riportare indicazioni. Se invece l’etichettatura del contenuto dell’imballaggio globale non è verificabile, in quanto come generalmente avviene la scatola di cartone è chiusa con nastro o altri dispositivi per motivi commerciali, a garanzia della quantità (numero dei pezzi contenuti) nelle fasi di vendita all’ingrosso, è indispensabile indicare su di esso almeno:

  • la denominazione del prodotto (se le confezioni hanno contenuto uniforme) o di tutti i prodotti (se le confezioni contengono alimenti diversi);
  • la data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’unico prodotto o, in caso di prodotti diversi, di quello con data più vicina.

 

Documenti commerciali

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore e alle collettività, nelle fasi commerciali precedenti la vendita al consumatore stesso, possono non essere direttamente etichettati ma essere accompagnati da un documento commerciale, ad essi unito al momento della consegna o inviato prima o contemporaneamente alla consegna stessa, riportante le indicazioni previste dall’art. 3 del DLgs n. 109/1992. Naturalmente tale modalità è accettabile per quei prodotti destinati al consumatore inteso come ristorante, mensa o collettività, e non per i prodotti destinati al consumatore inteso come consumatore finale: in questo caso, infatti, è indispensabile su ogni confezione la completa etichettatura, della quale è responsabile il confezionatore e che non potrebbe essere applicata dal dettagliante. Ma se le indicazioni figurano sui documenti commerciali (bolla, fattura, documento di trasporto), alcune di esse devono comunque figurare anche sull’imballaggio globale (art. 14, comma 7, lettere a), d), e), del DLgs n. 109/1992):

  • la denominazione;
  • il termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • il nome o marchio e la sede del fabbricante o confezionatore o venditore comunitario.

Tali indicazioni sono necessarie evidentemente per poter collegare il prodotto al documento, evitando scambi anche involontari (possibili nelle fasi di immagazzinamento o trasporto contemporaneo di più partite di alimenti), oltre che per poter verificare tempestivamente la durabilità.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dell’art. 14 del DLgs n. 109/1992, riferito alle scorrette indicazioni delle menzioni obbligatorie per l’etichettatura dei prodotti preconfezionati, in particolare nei casi esaminati per gli imballaggi globali, comporta la sanzione prevista dall’art. 18, comma 2, del DLgs n. 109/1992: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro. Il trasgressore, ai sensi della Legge n. 689/1981, è ammesso a pagare in misura ridotta una somma pari al doppio del minimo o alla terza parte del massimo: nel caso specifico, quindi, 1.166,66 euro, che è la somma a lui più favorevole tra le due. Con tale violazione può concorrere quella dell’art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002, nel caso in cui sia interrotta la rintracciabilità dei prodotti alimentari, con la sanzione di cui all’art. 2 del DLgs n. 190/2006: da 750 a 4.500 euro (in misura ridotta: 1.500 euro).

 

Conclusioni

Sebbene possa apparire come un problema secondario, quello dell’etichettatura degli imballaggi globali, molto utilizzati nella commercializzazione di confezioni di piccole dimensioni per svariate tipologie di alimenti (carni fresche e congelate, prodotti della pesca congelati, surgelati e trasformati, formaggi, salumi, ecc…), interessa molti operatori ed assume un’importanza rilevante, consentendo la trasparenza nelle transazioni commerciali e, da un punto di vista sanitario, la rintracciabilità degli alimenti, qualora non sia possibile accedere immediatamente alle confezioni contenute. Devono essere rispettate quindi le norme previste, per evitare problemi commerciali nei confronti dei clienti e per non incorrere in provvedimenti sanzionatori.

 

Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUCE n. L 371 del 01-02-2002), modificato dal Regolamento (CE) n. 1642/2003 (GUCE n. L 245 del 29-09-2003).

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (SOGURI n. 39 del 17-02-1992); modificato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 175 (GURI n. 76 del 30-03-1996) e 28 luglio 1998 n. 311 (GURI n. 218 del 18-09-1997), dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 (GURI n. 72 del 27-03-2000) e dal Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (GURI n. 167 del 21-07-2003).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (rettifica in GUUE n. L 226 del 25-06-2004).

Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale (SOGURI n. 329 del 30-11-1981) e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 – Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare (GURI n. 118 del 23-05-2006).

Marco Cappelli
Tecnico della Prevenzione ASL n. 5 - La Spezia

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