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Regolamento UE sulla protezione degli animali durante l'abbattimento
Rubrica: La pagina scientifica
Articolo di Piscopo A.
(Articolo di pagina 151)
Premessa
Il 24 settembre 2009 il Consiglio dei Ministri dell’UE ha adottato il regolamento sul benessere degli animali prima della macellazione. All’adozione del regolamento si arriva dopo un anno circa dalla proposta, che in sostanza si pone l’obiettivo di innovare i principali metodi di stordimento e soppressione degli animali, facendo ricorso a procedure tecniche migliorative atte a ridurre i diversi gradi di percezione dell’animale. La consapevolezza e la presa di coscienza da parte dell’uomo che gli animali sono esseri senzienti, in grado quindi di percepire sufferèntia (sofferenza = patimento o tribolazione), pavor (paura = grave turbamento d’animo), angustia (angoscia = difficoltà di respiro, con oppressione e palpitazione, ansietà), dòlor (dolore = percezione molesta e affittiva, inquietudine), ha fatto sì che nel tempo siano migliorate le procedure tecniche utilizzate, essendo divenute meno coercitive rispetto al passato, ma, e comunque, sempre riconducibili alla prevenzione e salvaguardia di atti di crudeltà prima della soppressione degli animali. L’articolo pubblicato su questa rivista — “Le nuove tecniche di stordimento e la protezione degli animali durante l’abbattimento e la macellazione” in Eurocarni n. 2/2009, a firma del sottoscritto, che consiglio al lettore di leggere e/o rivedere — è la cornice del nostro lavoro sulla protezione degli animali al momento della macellazione, che inizia con una parte introduttiva sui diversi gradi di percezione dell’animale appena citati, continua con una dettagliata disamina della legislazione in Italia e in Europa sui provvedimenti riguardanti la macellazione o l’abbattimento degli animali, e termina con la messa al vaglio della “Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento” (Bruxelles 18/09/2008); oltre alla proposta, si evidenzano il ruolo dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, gli elementi giuridici (sintesi delle misure proposte) e gli aspetti favorevoli relativi alla proposta stessa, i punti di criticità e le conclusioni. Con la stesura del presente articolo si completa il quadro che, in ordine cronologico, attraverso i vari organismi istituzionali deputati (Commissione, Consiglio, Parlamento), porta all’approvazione definitiva del regolamento. La nuova normativa andrà a sostituire la Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento. Le prescrizioni tecniche della Direttiva 93/119/CE non sono mai state modificate, anche se il contesto è cambiato. Da ciò la necessità di introdurre un regolamento, come proposta di modifica, che snatura l’origine dell’impianto legislatorio. La proposta di regolamento consente uguali opportunità tra i vari Stati Membri in tema di protezione degli animali durante la macellazione e l’adozione di metodi e/o tecniche meno cruente per lo stordimento; coinvolge i principali organismi competenti del settore (Efsa, Afssa-Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, ricerca scientifica, esperti del settore, fabbriche di dispositivi per lo stordimento, organizzazioni per la tutela del benessere animale, industria delle carni, allevatori, veterinari, ecc…). La proposta di regolamento è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni (perché non una Direttiva, ma l’inclusione di un Regolamento): da un lato consente l’applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati Membri, evitando al contempo il recepimento sia per gli Stati Membri che per la Commissione; si può effettuare un aggiornamento continuo e in continua evoluzione con il progresso scientifico e tecnico; si indirizzano un’insieme di norme che, con maggiore visibilità, possono essere applicate dagli operatori comunitari e dai partner commerciali.
Parere della Commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento destinato alla Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale - La Commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare invita la Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione gli emendamenti di legge sulla proposta che la commissione ha fatto propri (02/02/2009; relatore del parere Jens Holm). Il Parlamento europeo, nel documento di seduta del 24/03/2009, relaziona sulla proposta: “Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento” (Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale). Nella procedura di consultazione, viene presa in esame la proposta di regolamento, con gli emendamenti apportati al testo della Commissione (relatore Janusz Wojciechowski).
Organizzazione Mondiale della Salute Animale (OIE) - La Commissione europea ha contattato l’OIE affinché, in tema di benessere animale durante la macellazione, si estendesse la volontà politica europea a livello internazionale. L’OIE ha adottato delle linee guida europee sullo stordimento degli animali durante la macellazione e sull’uccisione per motivi di ordine sanitario. Di conseguenza, si è giunti all’accettazione da parte del Consiglio europeo della proposta della Commissione di emanare il nuovo Regolamento (22 giugno 2009).
Parere del Cese sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 11/09/2009) - Il Consiglio, in data 19 novembre 2008, sulla trattazione di merito, ha deciso di consultare il comitato economico e sociale europeo; il CESE, in data 25 febbraio 2009, nel corso della 451ª sessione plenaria ha adottato il seguente parere: di accogliere con favore la proposta di regolamento avanzata dalla Commissione; di accogliere con favore l’attribuzione all’operatore del macello della piena responsabilità del benessere degli animali durante la macellazione, nonché di seguire procedure standard, l’introduzione di certificati di idoneità e l’obbligo di designare un “responsabile della tutela del benessere animale”; il comitato pone l’accento sulla necessità che il veterinario ufficiale svolga un ruolo fondamentale di supervisione, per garantire l’osservanza delle procedure corrette di tutela del benessere animale durante la macellazione; il comitato accoglie con favore le nuove procedure di spopolamento e di abbattimento di emergenza.
Regolamento - La proposta di regolamento relativo alla protezione degli animali durante la macellazione, a quasi un’anno dalla comparsa nel panorama europeo, diventa legge. Gli europarlamentari hanno incorniciato il quadro di legge che abroga la Direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento. Le prescrizioni tecniche sullo stordimento possono considerarsi superate e non più in linea con l’evoluzione scientifica e tecnologica ferma al 1993. In questo contesto, la normativa terrà conto di un periodo transitorio di adeguamento, di una serie di fattori pertinenti che concorreranno ad un migliore grado di funzionalità delle tecniche relative al benessere dei principali metodi di stordimento. Il regolamento al momento della sua entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, consentirà un’applicazione uniforme nei Paesi dell’UE. Obiettivo del regolamento è quello di indurre l’animale alla perdita di coscienza e di sensibilità durante la macellazione, di evitare cioè, i diversi gradi di percezione (sufferèntia, pavor, angustia, dòlor). La perdita di coscienza e di sensibilità dipende, essenzialmente, dalla corretta applicazione delle tecniche di stordimento ed è condizionata dalla specifica competenza e responsabilità dell’operatore che esegue tale operazione, utilizzando sempre meno metodi coercitivi rispetto al passato, e che sono riconducibili alla prevenzione e salvaguardia di atti di crudeltà prima della soppressione degli animali. Nel presente articolo, con l’adozione del regolamento, si mettono in evidenza alcuni degli emendamenti apportati al testo della Commissione su cui è bene soffermarsi e fare qualche considerazione.
Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
Emendamento 1 – Titolo: Testo della Commissione "Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento" - Emendamento "Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l’abbattimento".
Motivazione - Con riferimento alla definizione contenuta nella proposta (“macellazione”: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana), il termine “abbattimento” non sembra appropriato in una proposta che tratta di animali generalmente allevati per “l’alimentazione umana”. Come osservazione generale il termine “macellazione”, specificatamente riferito alla macellazione e operazioni correlate, appare più coerente nel presente contesto e dovrebbe essere utilizzato uniformemente in tutto il testo della proposta. Ogni qualvolta sia necessario, il termine “abbattimento” dovrebbe essere sostituito da “macellazione” e il verbo “abbattere” da “macellare”.
Emendamento 4, Considerando 16 - Testo della Commissione - Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali e non siano determinate da finalità produttive, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l’abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi. Emendamento: Le tradizioni culturali o di origine religiosa si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizioni che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente Regolamento la macellazione di animali effettuata nel quadro di tali eventi.
Emendamento 5, Articolo 22 bis (nuovo) - Disposizioni finanziarie - Le nuove sfide di cui sopra avranno inevitabilmente un notevole impatto finanziario per gli operatori dell’Unione. Al fine di ottemperare alle regole stabilite nel presente regolamento, devono essere resi disponibili adeguati fondi dell’Unione per sostenere finanziariamente la necessità di conferire all’Unione un ruolo pionieristico in materia di benessere degli animali sulla scena internazionale.
Emendamento 7, Considerando 32 - Testo della Commissione: Il Regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento. Emendamento: Il Regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento. La Commissione dovrebbe vigilare a che l’importazione di carni e prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati al mercato interno siano conformi alle regole generali stabilite nel presente regolamento. Motivazione: La corrispondenza delle stesse norme è importante per evitare distorsioni del mercato.
Emendamento 8, Considerando 33 - Testo della Commissione: I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli. Emendamento: I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli. I macelli di piccole dimensioni, regolarmente ispezionati, che hanno una capacità di macellazione non superiore a 50 capi di bestiame alla settimana ovvero 150.000 volatili da cortile all’anno e che si dedicano principalmente alla vendita diretta di alimenti al consumatore finale, non necessitano di una procedura complessa di autorizzazione o di procedure operative standard per attuare i principi generali del presente regolamento.
Emendamento 9, Considerando 34 bis (nuovo) - Emendamento - È necessario evitare le sofferenze degli animali, dovute alla paura o allo stress, prima della macellazione. È quindi opportuno progettare la costruzione dei macelli, pianificare le procedure al loro interno e formare il personale in modo tale da evitare stress, paura e dolore agli animali tra lo scarico e la macellazione.
Emendamento 10, Considerando 35 - Testo della Commissione: Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. Emendamento: Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. Occorre continuare a sviluppare in permanenza procedure di stordimento migliori. È opportuno altresì potenziare la ricerca nel campo delle alternative alla soppressione dei pulcini in eccedenza.
Emendamento 11, Considerando 37 - Testo della Commissione: L’abbattimento senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente. Emendamento: La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente e storditi con efficacia immediatamente dopo il taglio della gola. Motivazione: È ovviamente necessario tener conto della macellazione rituale. Tuttavia, per evitare agli animali inutili sofferenze, occorre applicare il requisito dello stordimento dopo il taglio della gola.
Emendamento 29, Articolo 5, Paragrafo 1 - Testo della Commissione: Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I. Emendamento: Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I. Per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, la Commissione può approvare nuovi metodi di stordimento sulla base di una valutazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e in conformità della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Motivazione: Il considerando 23 afferma che la Commissione può autorizzare nuovi metodi di stordimento. L’emendamento stabilisce la procedura da seguire per decidere se approvare o no un nuovo metodo di stordimento.
Emendamento 63, Articolo 16 - Testo della Commissione Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile. Emendamento: Nel caso di macellazioni di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per macellare gli animali nel più breve tempo possibile, fatte salve le condizioni di cui all’allegato III, sezione I, capitolo VI, del Regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello. Motivazione: Adeguamento alle norme del “pacchetto igiene”.
Emendamento 78, Allegato I, capo II, punto 7, comma 1 bis (nuovo) - Emendamento: Il biossido di carbonio in concentrazioni di oltre il 30% non deve essere utilizzato per stordire o macellare i volatili da cortile in un macello. Tali concentrazioni possono essere utilizzate soltanto per sopprimere i pulcini in eccedenza o per tenere sotto controllo le malattie. Motivazione: The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used. CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.
Emendamento 84, Allegato II, punto 7.2 - Testo della Commissione: Le strutture destinate ai volatili da cortile sono progettate e costruite in modo da consentire che gli animali siano convogliati attraverso le miscele di gas esclusivamente nei contenitori utilizzati per il trasporto, senza venirne scaricati. Emendamento: I volatili da cortile vivi devono essere convogliati attraverso le miscele di gas nei contenitori utilizzati per il trasporto o sul nastro trasportatore. Motivazione: Questa misura è in contraddizione con i sistemi attualmente utilizzati per i quali sono stati scientificamente dimostrati effetti positivi sul benessere degli animali. L’inclusione di questa disposizione andrebbe a detrimento dei sistemi di stordimento che tengono conto del benessere degli animali e danneggerebbe gli operatori commerciali che hanno investito in tali impianti. Il testo proposto corrisponde al Codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE in cui si dice che: “i volatili da cortile vivi dovrebbero essere convogliati attraverso le miscele di gas nei contenitori utilizzati per il trasporto o sul nastro trasportatore”.
Emendamento 89, Allegato III, punto 1.8 ter (nuovo) - Emendamento 1.8 ter. Gli animali che non sono in grado di muoversi non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma devono essere macellati sul posto. Motivazione Notevoli sofferenze sono causate quando gli animali che non sono in grado di camminare sono trascinati fino al luogo di macellazione. Essi dovrebbero essere macellati sul posto, senza essere spostati. Una disposizione analoga è inclusa nella direttiva attuale, ma è stata omessa dalla proposta di regolamento.
Emendamento 91, Proposta di regolamento, Allegato III, punto 2 bis (nuovo) - Emendamento Stordimento mediante proiettile captivo. 1. Lo strumento deve essere posizionato in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è vietato sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie. Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca e il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono. 2. Quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l’operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato. Motivazione: Queste disposizioni sono contenute nell’attuale direttiva, ma sono escluse dalla proposta di regolamento. Sono utili per far sì che lo stordimento mediante proiettile captivo sia effettuato in modo efficace e, di conseguenza, dovrebbero essere incluse nel regolamento.
Emendamento 94, Allegato III, punto 3 bis (nuovo) - Emendamento: Il dissanguamento deve iniziare immediatamente una volta realizzato lo stordimento ed essere effettuato in modo tale da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Motivazione: È essenziale che il dissanguamento sia effettuato senza indugio dopo lo stordimento per ridurre il pericolo che gli animali riprendano coscienza prima della morte. Una disposizione analoga è inclusa nella direttiva attuale ma è stata omessa dalla proposta di regolamento. L’emendamento proposto ripristina tale disposizione.
Emendamento 95, Allegato III, punto 3.2 bis (nuovo) - Emendamento: Dopo il taglio dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento né comunque prima dello scadere di: nel caso di tacchini o oche, un periodo non inferiore a 120 secondi; nel caso di qualsiasi altro volatile, un periodo non inferiore a 90 secondi; nel caso di bovini storditi, un periodo non inferiore a 30 secondi; nel caso di bovini non storditi, un periodo non inferiore a 120 secondi; nel caso di ovini, caprini, suini e cervidi un periodo non inferiore a 20 secondi. Motivazione: È importante che altre operazioni e la stimolazione elettrica non siano effettuate sugli animali fino a che non sono morti. L’attuale direttiva prevede una siffatta disposizione che è stata però esclusa dalla proposta di regolamento. L’emendamento proposto ripristina tale disposizione.
Emendamento 97, Allegato IV, lettera f bis (nuova) - Emendamento: L’abbattimento degli animali da pelliccia. Aspetti pratici del maneggiamento e dell’immobilizzazione degli animali. Aspetti pratici delle tecniche di stordimento. Metodi di stordimento e/o abbattimento di riserva. Manutenzione dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento. Controllo dell’efficacia dello stordimento. Motivazione: È importante specificare le operazioni in cui devono essere competenti coloro che sono coinvolti nella uccisione di animali da pelliccia in allevamenti da pelliccia.
Parere della Commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare destinato alla Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale sulla proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento
Emendamento 14, Articolo 2, lettera k - Testo della Commissione “Macello”: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri. Emendamento “Macello”: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri e di animali allevati per la produzione di pellicce. Motivazione: La definizione di macello deve comprendere l’abbattimento di animali da pelliccia altrimenti questi saranno esclusi da molte disposizioni del proposto regolamento. Se non sarà cambiata la definizione la totalità del capitolo tre non sarà applicabile agli animali da pelliccia.
Emendamento 17, Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 - Testo della Commissione 2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia previsto nell’ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l’abbattimento abbia luogo in un macello. Emendamento: In deroga al paragrafo 1, qualora sia previsto nell’ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l’abbattimento abbia luogo in un macello e gli animali siano storditi con efficacia immediatamente dopo il taglio della gola. Motivazione: È ovviamente necessario tener conto della macellazione rituale. Tuttavia, per evitare agli animali inutili sofferenze, occorre applicare il requisito dello stordimento dopo il taglio della gola.
Emendamento 19, Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 ter (nuovo) - Emendamento Inoltre la tecnica del bagno d’acqua per lo stordimento elettrico del pollame sarà proibita nella Comunità a partire dal 1° gennaio 2014. Motivazione: Tenuto conto delle allarmanti considerazioni formulate dall’Efsa per quanto riguarda il bagno d’acqua per lo stordimento elettrico, tale metodo deve essere eliminato.
Emendamento 34, Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo) - Emendamento: Entro il 1º gennaio 2013 la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento Europeo e al consiglio che stabilisce le norme e le condizioni dell’uso di unità mobili di macellazione all’interno della Comunità, provvedendo affinché in tali unità mobili siano prese tutte le precauzioni per non pregiudicare il benessere degli animali. Motivazione: Le unità mobili di macellazione riducono lo stress causato agli animali dalle attività di trasporto, prima della macellazione, diminuendo anche il rischio di ridurre la qualità delle carni. Per gli animali fragili quali le ovaiole e le mucche in elevata lattazione, esse costituiscono uno strumento importante per evitare un doloroso trasporto che spesso provoca fratture o cadute. Inoltre tali unità contribuiscono a diminuire il degrado ambientale.
Emendamento 42, Allegato III, paragrafo 1, punto 1.2 - Testo della Commissione: Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo. Nel caso di volatili da cortile o lagomorfi la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente le 12 ore. Nel caso di mammiferi, ad eccezione dei lagomorfi, la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente: le 19 ore per gli animali non svezzati; le 24 ore per gli equini e i suini; le 29 ore per i ruminanti. Allo scadere di questi termini, gli animali sono stabulati, nutriti, e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci. Emendamento: Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo. La durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare: le 6 ore per gli animali non svezzati e per gli animali che non possono essere nutriti durante il trasporto o la stabulazione; le 12 ore per tutti gli altri animali. Allo scadere di questi termini, gli animali sono stabulati, nutriti, e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci. Motivazione: Per il benessere degli animali, è fondamentale accorciare i tempi di trasporto e di stabulazione. Nel caso degli animali che non sono nutriti durante il trasporto/la stabulazione, ad esempio il pollame, i tempi di trasporto/stabulazione dovrebbero essere ulteriormente ridotti.
Emendamento 43, Allegato III,punto 1, comma 1.5, comma c bis (nuovo) - Emendamento (c bis) gli animali in lattazione devono essere abbattuti in unità mobile di macellazione entro 12 ore. Motivazione: Gli animali in lattazione sono esposti a maggiori sofferenze durante il trasporto e nel caso in cui non sono munti almeno ogni 12 ore, a causa del limitato sviluppo dei loro muscoli posteriori e il continuo sforzo necessario durante il trasporto per rimanere in equilibrio. Spesso cadono nei veicoli e sono esposti a ulteriori sofferenze quando arrivano depressi nelle unità di macellazione. Pertanto occorre sviluppare unità mobili di macellazione che garantiscano una progettazione e attrezzature tali da tener conto pienamente del benessere degli animali. Di conseguenza si rende necessaria la presente aggiunta.
Conclusioni - Le nuove norme sui macelli nell’Unione Europea impongono scelte di rispettoso riguardo inerenti la tutela del benessere animale. La legislazione a tale proposito è in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea consumatrice, che richiede, dopo le globali emergenze sanitarie, elevati standard di tutela dell’animale, anche durante i trasporti e la macellazione, e che siano applicabili in modo uniforme in tutta la Comunità. Di fatti, la principale modifica della legislazione è lo snaturamento giuridico della norma, che, attualmente regolata dalla Direttiva 93/119/CE, sarà sostituita da un regolamento, introducendo moderni metodi di stordimento nella macellazione. Le norme sullo stordimento sono rimaste le stesse (nel già menzionato articolo di Eurocarni n. 02/2009 sono elencati i provvedimenti legislativi in Italia e in Europa riguardanti la macellazione o l’abbattimento di animali) dal 1993 e non sono pertanto in linea con l’evoluzione scientifica e tecnologica e con la tutela del benessere animale. Quest’aspetto, osservato sotto diversi profili, non deve sfuggire i principali obiettivi perseguibili durante la macellazione e cioè la prevenzione di metodi che non siano coercitivi, riconducibili alla salvaguardia di atti di crudeltà prima della soppressione. La perdita di coscienza e di sensibilità — termini che ritroviamo nelle pieghe degli articoli relativi alla macellazione — prima dello stordimento, sono strettamente connessi al benessere animale e concorrono all’evoluzione normativa, assumendo nel tempo un significato più ampio e completo rispetto al passato. L’alleviamento dei diversi gradi di percezione (sufferèntia, pavor, angustia e dolor) nel contesto europeo deve eguagliare il principio secondo il quale ogni cittadino deve essere investito da un’impegno culturale e morale di civiltà, per raggiungere tali obiettivi. Allo stesso tempo, è bene tentare di interpretare il significato di alcuni passaggi contenuti negli emendamenti rispetto al testo originario della Commissione.
Emendamento 1 – Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l’abbattimento - Nel testo originario della Commissione la proposta è la seguente: “proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”. Nel mio precedente articolo, più volte citato, meglio interpreta vo la definizione della proposta, vagliando semplicemente il titolo, “Le nuove tecniche di stordimento e la protezione degli animali durante l’abbattimento e la macellazione” e facendolo seguire dalla motivazione: «con riferimento alla definizione contenuta nella proposta (“macellazione”: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana), il termine “abbattimento” non sembra appropriato in una proposta che tratta di animali generalmente allevati per “l’alimentazione umana”. Come osservazione generale il termine “macellazione”, specificatamente riferito alla macellazione e operazioni correlate, appare più coerente nel presente contesto e dovrebbe essere utilizzato uniformemente in tutto il testo della proposta. Ogni qualvolta sia necessario, il termine “abbattimento” dovrebbe essere sostituito da “macellazione” e il verbo “abbattere” da “macellare”».
Emendamento 4.- 11. (1) – 7.- 25 (2) Macellazione rituale: la macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze Vi è la possibilità che, negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente, dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario, pertanto, che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente e storditi con efficacia immediatamente dopo il taglio della gola [vedi anche emendamento 4. (1) – 7.- 25 (2)]. La proposta di regolamento a tal proposito prevede delle deroghe. Nel mio precedente articolo lo indico come un punto controverso: «Un altro aspetto riguarda le macellazioni rituali che la proposta di regolamento, al pari della legislazione che precede, pare sia disposta a derogare. Il punto controverso della disputa in questione non riguarda la macellazione dell’animale, visto che la legge lo consente; ma la specifica possibilità di macellare l’animale con un metodo praticato ai fini di una libertà religiosa, che però risulta essere particolarmente cruento, poiché non prevede lo stordimento; a differenza dell’altro metodo, che prevede lo stordimento, e che va tutelato da specifiche e rigorose norme di legge, al fine di evitare all’animale gradi di percezione inutili nella macellazione. Nel caso specifico, la proposta di regolamento, al pari delle norme che precedono, non è stata di pugno, tenendo presente che i progressi scientifici in materia di tecnologia della macellazione e di conservazione delle carni già consentono di giungere a una soluzione di compromesso che possa soddisfare sia le esigenze religiose sia le esigenze in materia di protezione e rispetto degli animali. Ferme restando le disposizioni di legge, che consentono di derogare allo stordimento preventivo, si potrebbe introdurre lo stordimento dell’animale con la pistola a proiettile captivo subito dopo il taglio rituale, per ridurre sensibilmente la durata dell’agonia; lo stesso compromesso può essere praticato sugli ovini e caprini storditi con scarica elettrica o con pistola a proiettile captivo per evitare le percezioni inutili. Quest’obiettivo permette di concedere in più una valenza sanitaria, al di là della sofferenza degli animali, con margini di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, ottenendo una macellazione identica alla nostra, con l’eccezione della iugulazione fatta dal proprietario dell’animale. Il Comitato per il benessere degli animali da allevamento (FAWC) è un’organismo governativo di consulta istituito nel 1979 dal MAFF (equivalente al nostro Ministero delle Politiche Agricole). Il FAWC prevede che quando gli animali vengono sottoposti a macellazione il benessere deve essere totale e la perdita della sensibilità deve essere immediata. I funzionari del FAWC hanno visitato dei mattatoi per la produzione di carne rossa e di pollame e hanno riscontrato che la perdita di coscienza a seguito di violento flusso sanguigno nelle maggiori arterie del collo non è immediata. Pertanto è da ritenere allo stato attuale, che lo stordimento preventivo, per quanto perfettibile, risulta più efficace ai fini del benessere, rispetto ai metodi rituali ritenuti ormai atavici».
Emendamento 34 – 43- (1)-72 (2.) - 89 (1) Animali macellati sul posto – Unità mobili – Galline ovaiole – Vacche a terra 2 bis. Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione presenterà una proposta legislativa al Parlamento Europeo e al consiglio che stabilirà le norme e le condizioni dell’uso di unità mobili di macellazione all’interno della Comunità, provvedendo affinché in tali unità mobili siano prese tutte le precauzioni per non pregiudicare il benessere degli animali. Motivazione: le unità mobili di macellazione riducono lo stress causato agli animali dalle attività di trasporto, prima della macellazione, diminuendo anche il rischio di ridurre la qualità delle carni. Per gli animali fragili quali le ovaiole e le mucche in elevata lattazione, esse costituiscono uno strumento importante per evitare un doloroso trasporto che spesso provoca fratture o cadute. Inoltre, tali unità contribuiscono a diminuire il degrado ambientale. Gli animali in lattazione sono esposti a maggiori sofferenze durante il trasporto e nel caso in cui non sono munti almeno ogni 12 ore, a causa del limitato sviluppo dei loro muscoli posteriori e il continuo sforzo necessario durante il trasporto per rimanere in equilibrio. Spesso cadono nei veicoli e sono esposti a ulteriori sofferenze quando arrivano depressi nelle unità di macellazione. Pertanto, occorre sviluppare unità mobili di macellazione che garantiscono una progettazione e attrezzature tali da tener conto pienamente del benessere degli animali. Di conseguenza, si rende necessaria la presente aggiunta. Introduzione del tutto necessaria e che dovrebbe prevedere, per gli animali non soggetti a trasporto, tutte le specie di cui al punto 2 del Regolamento CE n. 1/2005 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto (capo I, allegato I). La norma è un connubio tra una recente normativa, il Regolamento CE n. 1/2005, che stabilisce il divieto di trasporto al macello di animali non in grado di deambulare autonomamente (vedi pure le circolari esplicative del Ministero della salute), e il benessere animale previsto dal presente regolamento, e non solo per le ovaiole e le vacche a terra, e che prevede l’introduzione di unità mobili di macellazione, che si recano sul posto dove si trova l’animale. Dal 1º gennaio 2013 la Commissione presenterà una proposta legislativa, con il fine di rendere più umanitario il fine persecutorio concernente il benessere animale e la prevenzione come ampiamente ribadito di metodi meno coercitivi, riconducibili alla salvaguardia di atti di crudeltà prima della soppressione degli animali, allo scopo di evitare loro, i diversi gradi di percezione, (ancor più se si tratta di soggetti con menomazione) e che non possono essere trattati come oggetti o meglio come macchine. E a tal proposito, nello scorrere delle pagine di questo articolo, mi viene di ricordare il brano di un libro pubblicato e riportato sul sito web, che raffigura l’immagine di un’azienda distributrice di latte e che da l’idea di cosa sia oggi il processo di industrializzazione/globalizzazione e lo svilupparsi degli allevamenti intensivi. Il brano così recita: «Che cos’è un’animale? Dal punto di vista zootecnico un’animale è una macchina che è impiegata per trasformare alcuni prodotti in altri più utili all’uomo. Una vacca da latte è una macchina alla quale si somministrano alimenti e dalla quale si ricava latte e carne e altri sottoprodotti (pelle, letame, ecc…). In che cosa una macchina animale come la vacca, differisce da una macchina meccanica, un trattore? Entrambi hanno un costo, sono soggetti a guasti: la vacca si ammala e il trattore rompe la biella; il trattore si consuma e la vacca invecchia; entrambi, quindi si devono rinnovare. Entrambi reagiscono agli stimoli: premendo il bottone dell’avviamento il trattore si mette in moto, così la vacca entrando in sala mungitura si dispone e scarica il latte (G. Godeluppi, “Gestione e allevamento delle vacche da latte”, pag. 86)».
Emendamento 29 – Nuovi metodi di stordimento – 1. Per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, la Commissione può approvare nuovi metodi di stordimento sulla base di una valutazione dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare Nessun metodo di stordimento è valido al 100%: la perdita di coscienza e la perdita di sensibilità (diversi gradi di percezione), o meglio la riduzione di questi fattori, dipende essenzialmente dalla corretta applicazione delle tecniche di stordimento, che a sua volta è condizionata dalla specifica competenza e responsabilità dell’operatore. Tuttavia, nuovi metodi di stordimento sono necessari nel prossimo futuro, per il raggiungimento degli obiettivi che si è prefisso il regolamento. Il regolamento per il raggiungimento dei propri obiettivi coinvolge i principali attori competenti nel settore pertinente: Efsa, Afssa, ricerca scientifica, esperti nel campo delle tecniche di macellazione, fabbriche che producono dispositivi per lo stordimento degli animali, organismi istituzionali deputati alla tutela del benessere animale, industria delle carni, allevatori, veterinari, ecc… In conclusione, nella presente trattazione, non è stato possibile esaurire a tutto campo le argomentazioni relative al testo della Commissione, ma si è fatta la ricostruzione tra il primo articolo pubblicato su di Eurocarni n. 2/2009 e quest’ultimo, che ha portato alla legge quadro sul benessere animale nella macellazione. Infine, un’ultima annotazione. Nel parere, la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, in linea generale dà tra l’altro la seguente motivazione: ridurre il consumo di carne sarebbe il modo più ovvio per minimizzare le sofferenze subite da milioni di animali e porre fine all’abbattimento su ampia scala del bestiame. La questione andrebbe affrontata con la massima priorità, in vista di produrre cambiamenti rapidi. Purtroppo, è estremamente improbabile che il consumo di carne cessi nel prossimo futuro e risulta, quindi, fondamentale ridurre a un livello minimo la sofferenza degli animali al momento della macellazione. In totale disappunto con questa affermazione, ricordo che lo spirito interpretativo delle nuove norme sui macelli nell’Unione Europea, che da qui a qualche anno ci apprestiamo ad osservare, sono in contraddizione con il parere della Commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare. Infatti, il regolamento ha degli obiettivi specifici che intende raggiungere, e sono i seguenti:
- sviluppare una metodologia comune per incoraggiare nuovi metodi di stordimento;
- assicurare una maggiore integrazione del benessere degli animali nel processo di produzione imponendo procedure operative standard e la nomina di responsabili della tutela del benessere animale nei macelli;
- innalzare il livello delle norme relative alla costruzione e alla dotazione dei macelli;
- aumentare il livello di competenza degli operatori e degli agenti interessati;
- migliorare la protezione degli animali durante le operazioni di abbattimento in massa.
Ridurre il consumo di carne per evitare o limitare i diversi gradi di percezione dell’animale nella macellazione sembra del tutto superfluo, fino a quando la società consumatrice contemporanea, non sia dichiarata nella totalità vegetariana o vegana. Cosa che appare molto improbabile, poiché l’uomo, fin dalle sue origini, si è cibato di alimenti animali, oltre che vegetali.
Dott. Alfonso Piscopo
Veterinario Dirigente – Azienda Sanitaria Provinciale n° 1 Agrigento
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