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Eurocarni nr. 8, 2001

Rubrica: Ridiamoci sopra
Articolo di Benimeo N.
(Articolo di pagina 20)

La BSE: le cose fatte male, ovvero le malefatte del Regno Unito e dell'Unione Europea

Come gli inglesi continuarono ad alimentare i manzi con le "farine infette" dopo il fedd-ban

 

Nella seconda puntata di questo "giallo" siamo arrivati alla "denuncia" della comparsa della malattia dopo il 1993 e cioè 5 anni (periodo massimo di incubazione) dopo il 1988 (data del feed-ban), e della mancata proibizione della detenzione delle farine proteiche animali.

Ed ecco le prove:

1) quelle relative all’insorgenza della malattia su decine di migliaia di bovini dopo il 1993, e ripeto dopo 5 anni dal feed-ban, e addirittura su bovini nati dopo il 1988, vengono fornite dalle stesse Autorità Britanniche nel "Programme to eradicate Bse in the United Kingdom", dove vengono riportati i casi di malattia insorti dal 1988 al 1996 ed il numero di animali a rischio e quello dei bovini che hanno contratto la malattia, distinti per classi di età ed anno di accertamento della malattia;

2) la mancata proibizione della detenzione delle farine infette risulta dal "Programme to eradicate BSE in the UK supplementary information" del 18 giugno 1996, dove vengono previste "ulteriori misure ristrettive" per:

a) garantire che non ci sia nessun passaggio di proteine animali nell’alimentazione dei ruminanti;

b) rendere illegale la detenzione di mangimi contenenti MBM (Meat Bovine Meal) in allevamenti, mangimifici e presso magazzini di commercianti di mangimi;

c) procedere alla pulitura e bonifica dei magazzini ed attrezzature venute a contatto con MBM;

d) predisporre controlli ispettivi veterinari per accertare il rispetto della decisione previsti dallo schema di ritiro dei MBM;

e) considerare reato la detenzione di MBM, mangimi a base di MBM in qualsiasi luogo all’interno della catena di commercializzazione, dal produttore di mangime all’allevatore.

Bastano questi scarni elementi normativi per comprendere quanto fosse grave la colpa delle autorità britanniche che con cinica disinvoltura predisposero il programma di controllo a ben 8 (otto) anni di distanza dal feed-ban e soltanto dopo i drammatici eventi del marzo 1996, quando la questione BSE deflagrò in tutta la sua portata, allorquando venne adombrata la possibilità della trasmissione della malattia dagli animali all’uomo!!!

Se oltre Manica furono colpevoli ed insolenti, cosa dire dell’atteggiamento della UE, la quale, come risulta dalla citata decisione 90/59, fin dal febbraio 1990 ammise e riconobbe ufficialmente che l’agente patogeno della malattia si trasmetteva tramite mangimi infetti, dimenticando però di vietarne l’uso, la detenzione e di proibirne gli scambi intracomunitari???

Il primo provvedimento della Commissione contro la BSE fu la decisione n° 89/496 del 28/7/1989, che proibì la spedizione dal R.U. negli altri Stati Membri degli animali della specie bovina nati anteriormente al 18 luglio 1988 e di quelli nati da femmine nelle quali era stata sospettata o ufficialmente confermata l’encefalopatia spongiforme bovina.

Il provvedimento n° 89/496 fu modificato il 07/02/1990 con decisione 90/59 CEE che limitò il divieto di esportazione:

a) ai vitelli di età superiore ai 6 mesi con l’obbligo della loro marcatura;

b) ai bovini vivi (di qualsiasi età) nati da madri infette o sospette di BSE.

La decisione, inoltre, ammise la triangolazione, e cioè la possibilità di "riesportare" i vitelli nati fuori dal R.U., introdotti in tale Stato dopo il 18 luglio 1988, con l’obbligo di macellazione "prima che essi raggiungano l’età di sei mesi nello Stato di ultima destinazione".

Un provvedimento scandaloso (si pensi a vitelli da latte di poche settimane di vita che giravano per l’Europa prima di essere macellati all’età di sei mesi!!) che non scalfì minimamente gli interessi britannici e che mise a serio rischio gli altri Paesi membri.

Difatti, il Comitato veterinario permanente, ritenendo le restrizioni di scarsissimo valore profilattico, si oppose ed espresse "parere non conforme" alle misure previste dalla decisione in via di approvazione e "costrinse" la Commissione, in conformità all’art. 13 della direttiva 64/432/CEE, a proporre al Consiglio — in data 22 gennaio 1990 — l’adozione delle misure "ripudiate" dal Comitato veterinario!!

Nando Benimeo

(continua)

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