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Le TSE nei macelli passo dopo passo

di Piscopo A.

Il dottor Alfonso Piscopo, veterinario ufficiale
per i macelli di Bivona, Agrigento. È l’ideatore della
tecnica di rimozione del midollo spinale per mezzo di acqua.

Le TSE varcano le soglie dei nostri macelli, presentandosi all’ingresso con un biglietto da visita che segna (ai fini della malattia) il passaggio dalla fase di sorveglianza passiva, alla fase di sorveglianza attiva.

La fase di sorveglianza passiva era determinata dalla segnalazione di animali che alla visita pre-macellazione presentavano una sintomatologia clinica riferibile alle TSE e che spesso trovava conforto con l’anamnesi (o storia), che il veterinario chiedeva al proprietario dell’animale.

La malattia, dopo l’abbattimento dell’animale, doveva essere confermata con gli esami di laboratorio. La fase di sorveglianza attiva inizia, in un primo momento, con l’attuazione della decisione della Commissione 200/418/Cee del 19 giugno 2000, che prevede, a partire dal 1° ottobre, la rimozione e la distruzione tramite incenerimento dei materiali a rischio specifici, provenienti da animali macellati e riferibili alle specie bovine, ovine e caprine di una certa età.

Per materiale specifico a rischio intendiamo i tessuti:

1) il cranio, inclusi cervello e occhi, le tonsille, il midollo spinale e l’ileo di bovini di età superiore ai dodici mesi;

2) il cranio, inclusi cervello e occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore ai dodici mesi e le milze di ovini e caprini di tutte le età.

A seguire un’altra decisione della Commissione Cee modifica la decisione 2000/418/Cee e pertanto si ha la rimozione dell’intero intestino di bovini di tutte le età a partire dal duodeno fino al retto.

Dal 1° aprile 2001 e fino al 31/12/2001 viene considerato materiale specifico a rischio la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, inclusi i gangli spinali.

Il regolamento 1326/2001, in vigore dal 1° luglio 2001: l’asportazione della colonna vertebrale continua ad essere obbligatoria per tutti i bovini adulti di età superiore ai 12 mesi, con la novità che possono essere lasciati in situ i processi trasversi delle vertebre lombari. La normale scadenza del 31/12/2001 pare non venga rispettata e che venga al più presto rimessa nella catena alimentare la bistecca con l’osso.

Ma la fase di sorveglianza attiva vera e propria ha inizio il 1° gennaio 2001 e percorre, per certi versi, una strada che è parallela a quella degli Istituti Zooprofilattici: infatti tutti i bovini che hanno superato i due anni e mezzo di età si avviano alla macellazione, o i bovini appartenenti alle cosiddette categorie a rischio (animali macellati d’urgenza, animali che presentano una sintomatologia clinica sospetta) devono sostare all’interno del macello, in attesa che il campione inviato al laboratorio (tronco encefalico) venga esaminato e si riscontri dall’esito la negatività. In questo caso la carne va al libero consumo. Mentre, qualora si riscontri la positività, si ha il sequestro della carne, che viene considerato materiale specifico a rischio (incenerimento).

La prima operazione che il veterinario deve effettuare è l’identificazione dell’animale, già al momento dello scarico dal mezzo di trasporto, fino ad arrivare alla stalla di sosta o alla sala macellazione, operazione che corrisponde alla visita ante-mortem.

L’identificazione è la verifica del controllo d’identità dell’animale e stabilisce il nesso tra il MOD. 4 (dichiarazione di provenienza degli animali) ed il passaporto (codice aziendale, età, sesso, estremi identificativi dell’animale o numero di marca auricolare) e tra quest’ultimo e la lettura delle marche poste ai padiglioni auricolari dell’animale. La visita premacellazione è costituita da due momenti o fasi:

1) esame clinico generale;

2) esame clinico particolare o fase attiva vera e propria.

L’esame clinico generale dà una prima indicazione sul controllo d’identità degli animali produttori di materiale specifico a rischio, attraverso l’età:

1) animali sotto i 12 mesi di età, per i soli bovini, rimozione dell’intero intestino dal duodeno al retto, per gli ovini ed i caprini rimozione della milza;

2) animali superiori ai 12 mesi di età, bovini, ovini e caprini, tutti i tessuti prima elencati, intesi come materiale specifico a rischio;

3) animali superiori ai 30 mesi di età, per i soli bovini prelievo di campione con cucchiaio di porzione di tronco encefalico per test rapido;

4) per i soli bovini tracciabilità delle carni.

L’esame clinico particolare o fase attiva per le TSE assume valore assoluto e si basa sull’osservazione dei segni clinici e sull’indagine dell’anamnesi o per quanto possibile sulla raccolta di dati riferiti dal proprietario dell’animale (dati riferibili all’osservazione di particolari sintomi in allevamento), o dal trasportatore o dal macellatore (per quest’ultimi sull’osservazione dei soli dati riferibili a sintomatologia sospetta dell’animale, dal momento del carico dello stesso sul mezzo di trasporto e fino allo scarico al macello).

L’esame clinico particolare ha inizio quando dall’esame clinico generale si rilevano dei sintomi, anche sospetti, di TSE, o quando si ha un quadro che presenta dei segni clinici avanzati della malattia (animale seduto nel camion che stenta a rialzarsi), o in caso di animali macellati d’urgenza.

Quando la sintomatologia clinica desta sospetto si procede all’esame clinico particolare del sistema nervoso centrale, prendendo in considerazione le alterazioni del comportamento e di altri sintomi rilevabili: dal momento dello scarico dell’animale dal mezzo di trasporto viene preso in considerazione se l’animale manifesta paura o timore o iperattività (es. paura di scendere dal mezzo di trasporto, salto esagerato rispetto all’ostacolo da superare), sintomi accompagnati a loro volta da tentativi di fuga; se presenta ansietà o aggressività (a volte sbatte contro i muri, cade a terra e stenta a rialzarsi) e se da calci a vuoto; se assume un portamento anomalo della testa e porta le orecchie all’indietro; se digrigna i denti e sbadiglia; se alterna periodi di assenza mentale a periodi di eccitazione; se presenta alterazioni della postura di minzione e defecazione; se manifesta tremori e andatura a tratti normale, intervallata da cadute, andatura barcollante, movimenti di circolo; se manifesta cecità apparente-riflesso dell’occhio; se le condizioni generali dell’animale sono scadenti.

La diagnosi differenziata va fatta con altre malattie che possono presentare dei sintomi avvicinabili alla BSE:

• tetania;

• intossicazione da cicuta;

• tetano;

• intossicazioni da ossalati;

• intossicazioni da arsenico;

• intossicazioni da mercurio;

• intossicazioni da piombo.

Per le scrapie due sono i sintomi patognomonici riferibili agli ovini e ai caprini: il prurito e i tremori, da ciò il nome della malattia to scrape = prurito e tremblante = tremori.

Nel primo caso l’animale si gratta di continuo, contro i muri e le sbarre fino a provocarsi ferite, la lana si stacca facilmente soprattutto in quelle parti soggette a grattamento, sfregamento e mordicchiamento. Nel secondo caso l’animale presenta tremori in varie parti del corpo, andatura barcollante con possibili cadute e difficoltà a rialzarsi.

Oltre a prendere in considerazione dati riferibili a una sintomatologia clinica generale — modificazione del comportamento, stato decadente di nutrizione, lesioni cutanee provocate da traumatismi — si procede all’esame clinico particolare del sistema nervoso centrale e di altri sintomi rilevabili.

Tra le alterazioni del comportamento abbiamo: timore o paura di scendere dal mezzo di trasporto, iperattività (salti esagerati rispetto all’ostacolo da superare), comportamenti particolarmente aggressivi, manifestazioni di convulsione, segni di cecità-occhi sbarrati, scialorrea, polidipsia. L’età dell’animale viene presa in considerazione, poiché la malattia si verifica nei soggetti adulti con più di due anni e mezzo tre di età.

Ai fini della diagnosi differenziale sono da considerare due infezioni con sintomatologia nervosa: la malattia di Aujeski e la louping-ill, tra le malattie parassitarie la rogna.

Considerazioni

Le TSE sono considerate malattie a rischio (zoonosi). Prima di varcare le soglie dei macelli, il veterinario supervisore deve verificare il controllo d’identità dell’animale, attraverso la dichiarazione di provenienza (Mod. 4), il passaporto (cod. aziendale, età, sesso, dati identificativi dell’animale) e tra quest’ultimo e la lettura delle marche poste ai padiglioni auricolari dell’animale.

l controllo d’identità dell’animale ci permette di individuare, attraverso l’età, le parti di tessuto a rischio da rimuovere, la rintracciabilità delle carni e il sequestro dell’animale da sottoporre a campionatura per il prelievo con cucchiaio di tronco encefalico per il test rapido.

Dopo l’esame clinico generale dell’animale, se vi sono sintomi sospetti di BSE, si passa all’esame clinico particolare. Se vi sono allevamenti di bovini che, a partire dalla data del loro divieto ad oggi, hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne, o anche sospetti di avere somministrato mangimi con tracce di farine di carne, nel mod. 4 e nel passaporto devono essere segnalati; così come avviene per certe regioni o province o zone ad incidenza di BSE al test rapido.

Il mod. 4, relativo al quadro E (attestazioni sanitarie), deve essere firmato dal veterinario speditore e recare la scritta: trattasi di animali che hanno avuto accesso o sono sospetti di avere ingerito mangimi con tracce di farine animali. Lo stesso deve essere specificato nel passaporto. Nel mod. 4, sempre relativamente alle attestazioni sanitarie, deve essere scritto: sintomi di stalla non riferibili a BSE, oppure sintomatologia riferibile a BSE. Per la verità il mod. 4, a suo tempo, non è stato concepito per la BSE: se così fosse stato immaginate un mod. 4 che sotto il quadro B (dichiarazione per il macello) relativa al D.L.vo 27 gennaio 1992 n° 118 (attuazione delle direttive n° 81/602/Cee, n° 85/358/Cee, n° 86/146/Cee e n° 88/299/Cee relative al divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche), vi sia un quadro B bis (dichiarazione per il macello), in cui si dichiara che gli animali destinati alla macellazione:

1) non sono stati trattati o alimentati con mangimi contenenti farine di carne e di cui ne è vietato l’impiego;

2) non sono stati trattati o alimentati con alimenti contenenti tracce di farine animali;

3) o fin dalla data in cui è stato vietato l’impiego, o dalla nascita;

4) denominazione della ditta fornitrice di mangimi…………;

5) elenco dei componenti del mangime citati in etichetta………….

Un mod. 4 così schematizzato avrebbe reso più responsabile l’allevatore e sicuramente avrebbe limitato l’impiego di farine animali. Avrebbe reso più responsabili le industrie produttrici di mangimi e ne sarebbe stato limitato l’impiego.

Il campione ufficiale, prelevato dall’autorità competente, ai fini dell’analisi del residuo sarebbe stato più mirato e con le finalità atte a vietarne l’impiego.

Ritornando con la memoria al passato, non molto remoto, significative sono le sottolineature di alcune date importanti:

1) i primi casi di BSE nel Regno Unito si sono verificati nel 1986;

2) nel 1994, con l’applicazione del D.L.vo n° 286 che determina l’applicazione delle direttive 91/497/Cee e 91/498/Cee, concernenti problemi sanitari in materia di produzioni ed immissione sul mercato di carni fresche, all’art. 9 si ha l’elenco delle carni degli animali domestici che vengono escluse dal consumo umano. Sono dichiarate non idonee al consumo umano le carni provenienti da animali non sottoposti a visita ante-mortem ed ispezione post-mortem, nonché le carni provenienti da animali affetti da una delle seguenti malattie:

a) actinobacillosi o actinomicosi generalizzate;

b) carbonchio ematico e carbonchio sintomatico;

c) tubercolosi generalizzata;

d) linfoadenite generalizzata;

e) morva;

f) rabbia;

g) tetano;

h) salmonellosi acuta;

i) brucellosi acuta;

l) malrossino;

m) botulismo;

n) setticemia, piemia, tossiemia e viremia.

Sono, inoltre, da escludere dal consumo umano frattaglie, visceri, ecc… Una puntualizzazione appare evidente: nessun divieto o esclusione dal consumo umano viene fatto per la TSE (BSE e scrapie); nessun divieto viene fatto per tutti i tessuti o organi considerati materiale specifico a rischio, ciò anche ai fini dell’identificazione o distinzione tra carni idonee al consumo e carni non idonee al consumo umano (il D.L.vo n° 508 del 14/12/92 prende solo in considerazione il basso rischio e l’alto rischio).

Nessun divieto o esclusione viene fatto per le carni provenienti da macellazione speciale d’urgenza; nessun divieto o esclusione viene fatto per gli animali che alla visita o ispezione ante-mortem non siano riconosciuti idonei alla macellazione, poiché presentano i segni clinici, accertati o anche sospetti di malattie o sindromi riferibili alle TSE; nessun divieto o esclusione dal consumo umano viene fatto per gli animali che sottoposti ai test rapidi per la BSE siano risultati positivi.

Tutto ciò non era prevedibile, anche perché la Comunità Europea, in base ai dati in suo possesso, dava una valutazione dei rischi per il nostro Paese relativamente bassa. Il livello dei rischi è andato via via cambiando negli anni, con l’evolversi della malattia e con l’adozione di misure sanitarie, con la sua stabilità o minaccia e con il passaggio dalla fase di sorveglianza passiva alla fase di sorveglianza attiva. Maggiore conferma della necessità di inserire all’art. 9 del D.L.vo 286/94 l’esclusione dal consumo umano delle TSE, avviene poco più tardi, esattamente nel 1996, anno in cui viene descritta una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob e dal fatto che prove sempre più schiaccianti dimostrano che l’agente della BSE (prione) è identico a quello della nuova variante di Creutzfeldt-Jacob.

Tutto verrà presto chiarito con il decreto 19 febbraio 2001: il dirigente generale del dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria decreta che all’art. 1 l’allegato 1 del presente decreto sostituisce integralmente la parte I dello stesso allegato 1 del decreto ministeriale 19 gennaio 2001.

Criteri del programma di sorveglianza annuale della BSE

La sorveglianza deve essere effettuata sulle seguenti categorie animali:

a) tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi sottoposti a macellazione speciale d’urgenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n, del D.L.vo n° 286/94 e successive modifiche;

b) tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi di cui all’allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c, del D.L.vo 286/94 (animali soggetti a macellazione differita perché sospetti di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali o perché presentano sintomi di patologie che possono rendere le carni non idonee al consumo umano);

c) tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano;

d) tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi morti in allevamento o durante il trasporto, ma che non siano macellati per il consumo umano;

e) tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne.

Con Decreto Legge del 4 settembre 2001, n° 344, a partire dal 5 settembre 2001 si ha l’estensione dell’obbligo del test rapido a tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi.

Il suddetto Decreto Legge all’art. 1 con modificazione della Legge 19 gennaio 2001 da un programma di prevenzione totale contro l’encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test rapido di tutti i bovini in età superiore ai 24 mesi. Pare che il 24° caso risultato positivo al test rapido per la BSE abbia fatto prendere al Consiglio dei Ministri la decisione di abbassare il limite di età a 24 mesi.

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2002 con decisione Cee 999/2001 del 22 maggio 2001 il test rapido per il prelievo di campione sarà esteso a tutti gli ovicaprini morti o abbattuti (macellati) di età superiore ai 18 mesi (in un primo momento sarà effettuato il test con prelievo a campione). Le emergenze vanno affrontate facendo ognuno la sua parte e senza sottrarsi all’impegno comune, solo così si possono avere risultati efficienti.

Il mondo veterinario si adopera a tutto campo per fronteggiare la malattia, con l’adozione di misure sanitarie. A mio titolo va la tecnica di rimozione del midollo spinale e della dura madre, prima della suddivisione dell’animale in mezzena (metodo dell’acqua), su due riviste nazionali di rilievo: Il progresso veterinario ed Eurocarni mese di luglio 2001.

In data 23 aprile, presso il mattatoio dove opero la supervisione veterinaria, un collega del dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria ha effettuato un’ispezione, valutando tre prove di rimozione di midollo e dura madre su tre bovini. In seguito in una nota del Ministero relativa alla rimozione della colonna vertebrale, i veterinari ufficiali dei macelli vengono incoraggiati ad adottare misure alternative di rimozione del midollo spinale (metodo dell’acqua).

Dott. Alfonso Piscopo

Veterinario ufficiale macelli

A. USL 1 — Agrigento



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